TASI: adempimenti per proprietari e inquilini

Nata come imposta per finanziare i servizi indivisibili comunali, la TASI ha molti aspetti in comune con l’IMU che è una vera e propria patrimoniale.Primo fra tutti, la determinazione della base imponibile che riflette, totalmente, le regole della “vecchia” imposta sugli immobili.
Il Legislatore, però, ha introdotto, nella nuova TASI alcuni elementi inediti che, proprio perché non trovano riscontro nella precedente imposta, e anche a causa della scarsità di chiarimenti emanati, stanno creando alcuni problemi, complicando notevolmente i calcoli, già di per sé complessi, che i contribuenti devono sviluppare per determinare il quantum dovuto.
Di seguito si riportano alcuni casi in cui le regole TASI si differenziano da quanto previsto per l’IMU, cogliendone, ove possibile, le criticità.
La prima particolarità che si vuole evidenziare riguarda la regola in base alla quale – nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare (ad esempio, abitazione locata) – quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria (art. 1, comma 681, legge n. 147/2013).
L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30%dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota stabilita dal comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Resta inteso che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune (in pratica non si tiene conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale).
L’imposta così calcolata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Attenzione, però: se l’inquilino non versa la sua quota di TASI, il proprietario non è responsabile del mancato pagamento. A dire il vero, la norma (art. 1, comma 671) prevede una responsabilità solidale per il pagamento della TASI: infatti, viene stabilito che “in caso di pluralità di possessori e detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”.
Però, questa responsabilità solidale vale solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
In altre parole, il proprietario e l’inquilino sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. Non è prevista, per loro, alcuna responsabilità solidale.
TASI: adempimenti per proprietari e inquilini ultima modifica: 2014-10-13T08:31:02+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo