Scadenza per i versamenti senza studi di settore

Scadenza per i versamenti senza studi di settore

Scadenza per i versamenti senza studi di settore. Per i contribuenti senza studi di settore per i quali non si applica la proroga disposta con il DPCM 15 Giugno 2016, scade oggi lunedì 18 luglio 2016, in quanto il 16 era sabato, il termine per il versamento delle imposta e dei contributi risultanti dai modelli Unico 2016 e IRAP 2016 tipicamente il saldo per il 2015 e l’eventuale primo acconto per il 2016, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Non rientrano nella proroga:

  • le persone fisiche che non esercitano  attività d’impresa o di lavoro autonomo neppure tramite partecipazione a società o associazioni in regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt.5, 115 e 116 del Tuir;
  • i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
  • i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri, in quanto per l’attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore;
  • gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Rientrano nella proroga:

  • i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o cause di inapplicabilità degli studi stessi.
  • i contribuenti minimi che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorchè essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione
  • i contribuenti che applicano il nuovo regime forfettario e che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi settore, ancorchè siano anch’essi esclusi per legge dalla relativa applicazione. Per tali soggetti il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% è scaduto lo scorso 6 luglio, mentre per il pagamento con la suddetta maggiorazione c’è tempo fino al prossimo 22 agosto.
Scadenza per i versamenti senza studi di settore ultima modifica: 2016-07-18T06:02:44+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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