Scadenza IMU al 16 dicembre
Scade il 16 dicembre (scadenza IMU al 16 dicembre) il termine entro cui deve essere pagata la seconda rata (saldo) dell’IMU per l’anno 2015; può quindi essere utile ricordare con quali modalità di versamento è possibile provvedervi.
Anzitutto, tuttavia, occorre precisare quale sia l’importo minino dell’imposta che determina l’obbligo di pagamento.
Ai sensi dell’art.1 comma 168 della L. n. 296/2006, infatti, l’IMU deve essere versata solo se il suo ammontare complessivo, dovuto al Comune per l’intera annualità, risulta superiore all’importo stabilito:
– dal Comune, nel rispetto dei principi di cui all’art.25 della L. n. 289/2002;
– ovvero, qualora il Comune non vi abbia provveduto, dallo stesso art. 25 comma 4 della L. n. 289/2002 (attualmente pari a 12 euro).
Si ha riguardo all’imposta dovuta per l’intera annualità (vale a dire, se il versamento è eseguito in due rate, alla somma di acconto e saldo). Le Linee Guida Min. Economia e Finanze 11 luglio 2012 hanno precisato che l’importo minimo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso Comune e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell’imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili (in tal senso le risposte Min. Economia e Finanze 20 gennaio 2014).
Ciò premesso, per quanto concerne le modalità di versamento, l’IMU può essere pagata mediante il modello F24 “Ordinario”, il modello F24 “Semplificato” oppure l’apposito bollettino postale.
Particolari modalità di versamento sono previste per i soggetti residenti all’estero.
Nel modello F24, i dati relativi al versamento dell’IMU devono essere evidenziati nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” così come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 12 aprile 2012 n. 35.
Con riferimento al saldo 2015 dovuto entro il 16 dicembre, in particolare, occorre indicare:
– nello spazio “codice ente/codice comune”, il codice catastale del Comune (ad esempio, Milano: F205; Roma: H501);
– nella casella “Immob. variati”, un segno di barratura se sono intervenute modifiche per uno o più immobili che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione IMU;
– nella casella “Saldo”, un segno di barratura dato che il pagamento si riferisce al saldo;
– nello spazio “Numero immobili”, il numero dei beni immobili (massimo tre cifre) assoggettati all’imposta;
– nello spazio “codice tributo”, il codice tributo, opportunamente scelto tra quelli istituiti dall’Agenzia delle Entrate, in funzione della tipologia immobiliare di riferimento e del destinatario (Stato o Comune) del versamento (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 12 aprile 2012 n. 35 e 21 maggio 2013 n. 33);
– nello spazio “Anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento (“2015” per il versamento della seconda rata per l’anno 2015 in scadenza il 16 dicembre 2015);
– nello spazio “Importi a debito versati”, l’importo a debito dovuto, arrotondato all’unità di euro (per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi). Nel caso di detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze occorre indicare l’imposta al netto della stessa, il cui importo deve essere evidenziato nell’apposito spazio contraddistinto con la dicitura “detrazione”.
In caso di utilizzo del modello F24 “Semplificato” per il versamento dell’IMU, occorre compilare la sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO”con modalità analoghe a quanto sopra indicato in relazione al modello F24 “Ordinario” e indicando altresì il codice “EL” nella colonna “Sezione”.
Si ricorda che dal 1° ottobre 2014, l’art.11 comma 2 del DL 24 aprile 2014 n. 66 ha esteso gli obblighi di presentazione telematica, anche nei confronti dei contribuenti non titolari di partita IVA, in relazione ai modelli F24 con saldo a debito, ma con compensazioni, con saldo a debito superiore a 1.000 euro, senza compensazioni e con saldo zero, per effetto della compensazione totale degli importi dovuti.
La presentazione dei modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione è quindi possibile solo qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA che effettuano versamenti fino a 1.000 euro, senza compensazioni.
In alternativa al modello F24, il versamento dell’IMU può avvenire utilizzando l’apposito bollettino, approvato con il DM 23 novembre 2012 , di conto corrente postale che riporta il numero di conto corrente “1008857615”. L’utilizzo del bollettino non consente però la compensazione degli importi da versare con crediti d’imposta o contributivi disponibili.