Entro oggi , la generalita’ dei soggetti IVA e’chiamata a trasmettere i dati delle fatture relative al secondo trimestre o primo semestre 2018, a seconda della periodicitá scelta per la comunicazione.
Sono chiamati a effettuare la comunicazione dei dati tutti i soggetti passivi, con la sola esclusione di produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva. Sono tenuti ad effettuare la comunicazione anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate successivamente alla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Soni interessati all’adempimento anche gli enti non commerciali di cui allárt.4 comma 4 del DPR. 633/72 (vale a dire quegli enti, diversi dalle societa, che svolgono attivita’ commerciale o agricola in via non prevalente), limitatamente alle sole operazioni effettuate o ricevute nell’ambito di attivita’commerciali o agricole. Per le attivita ‘istituzionali” difatti, gli enti non agiscono in qualita’ di soggetti passivi Iva, il che porta a escludere gli obblighi comunicativi in esame.
Sono possibili tre diversi esiti: esito positivo; scarto del file ( a seguito del quale sara’ necessario un nuovo invio); segnalazione senza scarto.
In quest’ultimo caso il file si considera correttamente trasmesso, ma il sistema segnala all’operatore l’opportunita’ di alcune verifiche. Cio’ accade, ad esempio, se fra i dati delle fatture viene inserito un numero di partita Iva che risulta cessato in Anagrafe tributaria. Sebbene tale situazione non comporti lo scarto del file, la verifica del dato e’molto importante. E’importante ricordare che, in caso di scarto della comunicazione tempestivamente inviata, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilita’ di effettuare un nuovo invio del file senza applicazione di sanzioni entro i 5 giorni successivi dalla ricezione dell’esito.