Entro il prossimo 30 novembre i soggetti interessati sono tenuti al versamento della seconda o unica rata dell’acconto 2017 relativo, tra gli altri:
- alle imposte Irpef, Ires e Irap;
- alla “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
- alle imposte patrimoniali Ivie e Ivafe;
- all’imposta sostitutiva del regime di vantaggio exL. 98/2011;
- all’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario (ex 190/2014);
Si ricorda che l’acconto può essere determinato con il criterio “storico” oppure quello “previsionale”.
Nel primo caso, il calcolo è effettuato facendo riferimento all’imposta dovuta per l’anno precedente (2016), al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dal modello Redditi.
Nel secondo caso, invece, il calcolo è effettuato facendo riferimento all’imposta dovuta per l’anno in corso (2017), tenendo conto dei redditi che presumibilmente si realizzeranno nell’anno nonché degli oneri deducibili/detraibili che dovrebbero essere sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti.
Acconto Irpef
Ai fini del calcolo dell’acconto Irpef 2017, i contribuenti interessati (se non sussistono obblighi di ricalcolo) sono tenuti a considerare il 100% dell’importo risultante dal rigo RN34 del modello Redditi PF.
In particolare, il suddetto acconto:
- va corrisposto in unica soluzioneentro il prossimo 30 novembre, se l’ammontare del rigo RN34 risulta pari o superiore a euro 51,65 ma non superiore a euro 257,52;
- va corrisposto in 2 rate, se l’ammontare del rigo RN34 supera 257,52 euro, di cui:
- la prima, nella misura del 40%, era da versare entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
- la seconda, nella restante misura del 60%, da corrispondere entro il prossimo 30 novembre.
Si ricorda che nel quadro RN del modello Redditi PF è presente il prospetto “Acconto 2017” nel quale va riportato l’ammontare dell’acconto dovuto. In particolare, tale quadro è riservato all’indicazione:
- nel rigo RN61: dei casi “particolari” in cui si procede alla rideterminazione dell’acconto del reddito, dell’imposta netta e dell’importo “differenza”;
- nel rigo RN62: dell’acconto risultante dall’applicazione del metodo storico, anche se il contribuente ha scelto il metodo “previsionale”.
Pertanto, nel caso si verifichino le condizioni per procedere alla rideterminazione dell’Irpef dovuta, al fine di determinare il versamento o meno dell’acconto 2017, occorre considerare quanto riportato nella colonna 4 del rigo RN61, ossia l’ammontare del rigo “Differenza” risultante dalla rideterminazione.
Acconto cedolare secca
Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva della cedolare secca, si rammenta che:
- l’acconto 2017 è dovuto in misura pari al 95% dell’imposta dovuta per il 2016;
- occorre seguire le regole previste per l’Irpef.
Schematicamente occorre procedere come segue:
Rigo RB11, campo 3 | Acconto | Misura | Termine |
Importo superiore a € 51,65 e inferiore a € 257,52 | Unica soluzione | 95% | 30/11/2017 |
Importo superiorea € 257,52 | 2 rate | 1° rata – 38% (40% di 95%) di rigo RB11, campo 3 | 30/6 prorogato al 20/07 per imprese e autonomi (ovvero 31/07-21/08 maggiorato di 0,4%) |
2° rata – 57% di rigo RB11, campo 3 | 30/11/2017 |
Si rileva poi che, analogamente all’Irpef:
- anche per la cedolare secca, è possibile applicare, ai fini del calcolo dell’acconto, il metodo “storico” o quello “previsionale”;
- nel rigo RB12 del modello Redditi PF va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2017 determinato in base al c.d. “metodo storico”.
Anche se il contribuente si avvale del metodo “previsionale”, gli importi da indicare devono essere quelli determinati con il metodo storico e non “i minori importi versati o che si intendono versare”.
Acconto Ivie/Ivafe
Per il versamento dell’Ivie/Ivafe valgono le medesime regole previste ai fini Irpef. In particolare, l’acconto 2017 è dovuto se l’importo indicato nel rigo RW7, colonna 1 (IVIE) o rigo RW6, colonna 1 (IVAFE) del modello redditi PF è pari o superiore a 51,65 euro, mentre non è dovuto se di ammonta non superiore a 51,65 euro. Tuttavia, l’acconto va versato in 2 rate laddove l’importo della prima rata superi 103 euro.
In particolare, per quanto qui interessa, la seconda rata, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto per la prima rata, va versata entro il 30 novembre; laddove l’importo dovuto per la prima rata fosse inferiore a 103 euro, l’acconto va versato in un’unica soluzione sempre entro il prossimo 30 novembre