In vista della scadenza del 10 settembre, per l’approvazione dell’ aliquota sulla Tasi, da parte dei Comuni, per poi essere pubblicate on line sul portale ufficiale delle Finanze entro il 18 settembre, ecco alcune domande e le relative risposte in riferimento a questa tassa su servizi indivisibili che viene deliberata da ciascun ente comunale.
Chi deve pagare la Tasi entro il 16 ottobre?
Risposta: tutti i contribuenti che possiedono e utilizzano immobili situati nei Comuni che non hanno pubblicato sul sito delle Finanze le delibere Tasi entro la fine dello scorso mese di maggio, e che lo faranno entro il prossimo 18 settembre.
Entro il 16 ottobre sono chiamati alla cassa anche i proprietari che hanno già versato l’acconto della Tasi?
Risposta: no. Chi ha già versato l’acconto Tasi, sulla base delle delibere comunali pubblicate alla fine di maggio, non deve versare nulla entro il 16 ottobre, ma dovrà versare il conguaglio, in linea di principio, entro il prossimo 16 dicembre.
Cosa succede se i Comuni non fanno in tempo a decidere le aliquote della Tasi?
Risposta: se i Comuni non riescono a deliberare le aliquote entro il 10 settembre, i contribuenti devono versare l’imposta in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2014, con l’aliquota base dell’1 per mille. In questa ipotesi l’aliquota la somma dell’aliquota Tasi e dell’aliquota Imu non può superare l’aliquota Imu massima vigente per ciascuna tipologia immobiliare. Ad esempio, se l’Imu 2014 sui fabbricati locati è al 10 per mille. la Tasi sarà versata allo 0,6 per mille, per non superare il limite del 10,6 per mille.
Se un proprietario possiede una casa vuota in un Comune, ed abita in un altro Comune, è soggetto comunque al pagamento della Tasi nel Comune dove possiede la casa vuota?
Risposta: se un proprietario possiede una casa vuota in un Comune, ed abita in un altro Comune, è soggetto comunque al pagamento della Tasi nel Comune dove possiede la casa vuota, in quanto il presupposto del tributo è il possesso dell’immobile e non l’utilizzo.
Se il Comune decide di far pagare una quota tra il 10% e il 30% anche al conduttore, come comportarsi quando i conduttori sono più di uno?
Risposta: nel caso uno stesso locale è affittato a più soggetti che si avvicendano nel godimento dell’immobile (alcuni giorni da un determinato professionista, altri giorni da un altro) dato che la Tasi è rapportata alla rendita catastale, il criterio per ripartire il tributo è quello proporzionale ai canoni corrisposti dai vari occupanti.