Sapere di più: successioni 3^parte

Si conclude con questo articolo la rubrica Sapere di più che per tre settimane ha trattato argomenti, in tema fiscale e di diritto, di sicuro interesse nella vita di tutti i giorni. La pubblicazione degli articoli sul sito proseguirà su temi relativi alle novità fiscali che si presenteranno di volta in volta.

Il testamento è un atto con il quale ciascuno può disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze. Il testamento olografo è la forma più semplice di testamento e, nello stesso tempo, la più riservata: esso deve essere scritto per intero, datato e sotto-scritto di pugno dal testatore. Il testamento segreto è detto anche mistico ed è una forma particolare di testamento che presenta un doppio vantaggio in quanto, essendo redatto dal testatore, quest’ultimo, se vuole, può mantenere completamente riservato il contenuto delle disposizioni, ed essendo poi consegnato al notaio, presenta una maggiore garanzia di conservazione. Esso unisce, quindi, i requisiti del testamento olografo alle garanzie di quello pubblico. Il testamento pubblico è un testamento redatto con le dovute formalità da un notaio. Esso presenta minore semplicità formale rispetto all’olografo (scritto di pugno dal testatore), ma risponde all’esigenza che la manifestazione di ultima volontà del soggetto sia accertata, quanto alla sua provenienza la particolare forza probatoria dell’atto pubblico (fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni del testatore) e che il relativo atto sia posto al riparo da ogni evento che possa distruggerlo o comprometterne l’integrità. L’esecutore testamentario è un soggetto individuato e nominato nel testamento dal testatore al quale viene affidato il compito di prendersi cura dell’esatta ed effettiva esecuzione delle ultime volontà del defunto. L’esecutore testamentario gestisce i beni ereditari e, a certe condizioni, può anche agire in giudizio a loro tutela dichiarazioni del testatore) e che il relativo atto sia posto al riparo da ogni evento che possa distruggerlo o comprometterne l’integrità.

Di seguito vengono presentate alcune risposte relative a domande frequenti sui compiti dell’esecutore testamentario.

L’esecutore testamentario può vendere i beni ereditari?

Risposta: sì, previa autorizzazione del Tribunale competente

L’esecutore testamentario deve presentare il conto della propria gestione?

Risposta: sì, il rendiconto periodico (ogni anno, in concomitanza dell’anniversario della morte del defunto) e il rendiconto finale (al termine della gestione). 

L’esecutore testamentario può chiedere agli eredi un compenso?

Risposta: No, ha diritto solo a un rimborso spese a carico dell’eredità (a meno che il testamento non disponga diversamente). 

Se la gestione dell’esecutore testamentario arreca un danno agli eredi, questi possono chiedere il risarcimento?

Risposta: sì, se l’esecutore ha agito con colpa.

Sapere di più: successioni 3^parte ultima modifica: 2014-09-06T10:09:59+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo