Chi è chiamato all’eredità di un defunto può accettarla puramente e semplicemente oppure con beneficio d’inventario (art. 470 cod. civ.). Se si accetta con beneficio d’inventario, il patrimonio del defunto resta distinto dal patrimonio dell’erede. L’erede sarà pertanto tenuto a pagare i debiti del defunto solo nei limiti dell’attivo della massa ereditaria (cioè i beni e dei diritti che appartenevano al defunto). In alcuni casi, l’accettazione con beneficio d’inventario non è facoltativa, ma obbligatoria. I termini per fare l’inventario devono essere rispettati: in mancanza, l’erede decade dal beneficio d’inventario (ossia viene considerato erede puro e semplice) e, in alcuni casi, può persino perdere lo stesso diritto di accettare l’eredità.La rinuncia all’eredità è una dichiarazione di non voler accettare il patrimonio lasciato dal defunto (con testamento o senza). La rinuncia deve essere frutto di una scelta libera da condizioni e da termini, gratuita e a favore di tutti gli altri chiamati all’eredità. E’ un atto con il quale il chiamato (l’erede) dichiara di non volere acquistare l’eredità, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti; in questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell’apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza, tra l’altro, che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.
Con che criterio viene stimato il valore dei beni che appartengono alla massa ereditaria?
Risposta: la determinazione del valore dei beni che compongono la massa ereditaria viene effettuata in base ai prezzi di mercato, con possibilità di aggiornamento nel caso in vi sia una variazione sostanziale nel corso del giudizio di divisione. Per le operazioni di stima, il Giudice molto frequentemente si avvale di un esperto.
Come si calcola il grado di parentela “in linea retta”, ossia fra coloro che discendono gli uni dagli altri (padre, figlio, nipote, pronipote, ecc.)?
Risposta: sommando le teste e sottraendo uno. Il risultato è il grado di parentela.
Come si calcola il grado di parentela fra due parenti “in linea collaterale”, ossia fra coloro che – pur non discendendo gli uni dagli altri – hanno comunque un antenato in comune (zio, nipote, ecc.)?
Risposta: si parte dal primo soggetto e si risale la linea di discendenza fino all’antenato comune (stipite) contando le teste; si ridiscende poi fino al secondo soggetto considerato, contando sempre le teste. Alla somma delle teste si sottrae uno. Il risultato è il grado di parentela.