Quando non è possibile (o non si desidera) scegliere il regime fiscale della cedolare secca, per la registrazione dei contratti di locazione a uso abitativo sono dovute: 1) l’imposta di registro, pari al 2% del canone annuo, moltiplicato per le annualità previste 2) l’imposta di bollo, che è pari, per ogni copia da registrare, a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.
Se le parti decidono di stipulare un contratto pluriennale, possono scegliere di pagare l’imposta di registro: a) in un’unica soluzione, per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo). In questo caso, l’imposta da versare non può essere inferiore a 67 euro. L’opzione permette, però, di usufruire di una detrazione dall’imposta dovuta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale (dal 1° gennaio 2014, l’1%) moltiplicato per il numero delle annualità.
b) annualmente (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. In questo caso, l’imposta per le annualità successive può anche essere di importo inferiore a 67 euro.
Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. In sostanza, per il calcolo dell’imposta di registro va considerato il 70% del canone annuo.
Ecco un serie di risposte ad alcune domande d’interesse generale sul tema delle locazioni:
Quale documentazione serve per certificare l’uso abitativo dell’immobile oggetto della locazione?
Risposta: l’uso abitativo dell’immobile deve essere comprovato dal certificato di agibilità rilasciato dal Comune e dall’attestato di prestazione energetica (c.d. APE) rilasciato da professionisti abilitati.
E’ necessario inserire nel contratto anche i dati catastali?
Risposta: si, anche ai fini della successiva registrazione del contratto stesso presso l’Agenzia delle Entrate.
Dopo la scadenza del periodo minimo di durata (ossia il caso di durata quadriennale), il contratto si rinnova?
Risposta: dopo il primo termine di durata, il contratto si rinnova automaticamente per ulteriori quattro anni, salvo diniego di rinnovazione del locatore oppure salvo recesso del conduttore.
Quando va comunicato il diniego di rinnovazione al conduttore e cosa occorre indicare nella comunicazione?
Risposta: attraverso la comunicazione scritta il locatore comunica il diniego di rinnovazione al conduttore, indicando la data di rilascio dell’immobile e il motivo di diniego previsto dalla legge.
Devo trasferirmi per almeno tre anni in un’altra città, per motivi di lavoro. Posso stipulare un contratto di locazione a uso transitorio?
Risposta: il termine minimo di durata del contratto transitorio è di un mese e il termine massimo è di 18 mesi. Quindi, se la documentazione del datore di lavoro non consente di sostenere che il periodo è di 18 mesi o inferiore, non è possibile stipulare un contratto di locazione a uso transitorio. Se viene stipulato il contratto a uso transitorio specificando che la durata è di tre anni, la clausola è nulla e la durata del contratto viene automaticamente riportata a 18 mesi.