L’apprendistato è lo strumento più diffuso per l’inserimento nel mercato del lavoro. Si tratta di un particolare rapporto all’interno del quale il lavoratore acquisisce delle competenze professionali attraverso l’inserimento all’interno dell’organizzazione produttiva del datore di lavoro presso il quale svolge le proprie mansioni. Si dice, infatti, che si tratta di un contratto di lavoro a causa mista: da un lato, infatti, il lavoratore svolge una vera e propria prestazione lavorativa ricevendo in cambio, oltre alla retribuzione, una formazione specifica. Quanto alla durata, il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo tendenzialmente indeterminato con una durata minima di almeno sei mesi, che prevede appunto una fase di formazione al termine della quale la formazione effettuata e la qualifica professionale acquisita potranno essere inserite nel c.d. libretto formativo del cittadino previsto dalla Legge Biagi. A seguito dell’intervento del c.d. Jobs Act (D.L. n. 34/2014) e delle successive modificazioni intervenute in sede di conversione in legge da parte del Parlamento (L. n. 78/2014) oggi i datori di lavoro che hanno almeno 50 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti soltanto se è dimostrato che nel periodo di 36 mesi antecedenti all’assunzione almeno il 20% dei rapporti di apprendistato si è tramutato in un rapporto a tempo indeterminato.
Di seguito vengono presentate alcune risposte relative a domande frequenti sull’argomento sopra trattato.
L’apprendista può essere inquadrato a un livello inferiore rispetto alla categoria che spetta ai lavoratori che svolgono mansioni equivalenti?
Risposta: si, può essere inquadrato sino a due livelli inferiori rispetto alla categoria che spetta ai lavoratori che svolgono mansioni equivalenti.
Durante il periodo di formazione il datore di lavoro può licenziare l’apprendista?
Risposta: si, in presenza di una giusta o di un giustificato motivo.
Il contratto di apprendistato ha una durata minima?
Risposta: si, il contratto deve prevedere una durata minima di almeno sei mesi
L’apprendista può essere retribuito a cottimo?
Risposta No, è vietata la retribuzione a cottimo, cioè la retribuzione calcolata in base alla produttività del lavoratore.