A differenza dell’imposta sulle successioni, l’imposta sulle donazioni si applica anche ai titoli di Stato. Sono invece escluse dall’imposta le donazioni a favore dello Stato, di regioni, province e comuni, di altri enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, di Onlus, di organizzazioni e partiti politici. Gli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico sono esclusi dall’imposta di donazione, come pure il bene mobile considerabile di modico valore. Le aziende trasferite dall’imprenditore ai figli sono esenti da imposta di donazione se i beneficiari proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento.
L’imposta è dovuta dai beneficiari della donazione, cioè da chi riceve la donazione, secondo le stesse disposizioni previste per l’imposta sulle successioni e con le stesse franchigie (cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta), sotto evidenziate:
- coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori e , in generale, ascendenti e discendenti):4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità;
- fratelli e sorelle, 6%, con franchigia di € 100.000,00;
- altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado:6% senza franchigia;
- tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia.
In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00.
Le donazioni devono essere fatte per atto pubblico, cioè in presenza del notaio che redige l’atto, lo registra all’Ufficio delle Entrate competente e provvede al versamento della relativa imposta insieme all’imposta di registro nella misura fissa di € 168,00; € 200,00 con decorrenza 1° gennaio 2014. Nell’articolo relativo alla 2^parte delle donazioni, pubblicato la settimana scorsa, si è messo in evidenza che nel caso di donazioni relative a beni immobili sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente nella misura del 2 e dell’1% del valore catastale.
Di seguito vengono presentate alcune risposte relative a domande frequenti sull’argomento delle donazioni.
Qualsiasi atto di liberalità è comunque soggetto all’imposta di donazione?
Risposta: qualora oggetto della donazione sia un bene mobile considerabile di modico valore l’imposta non è dovuta.
La donazione di beni situati all’estero è soggetta ad imposta di donazione?
Risposta: si se i beneficiari sono residenti in Italia.
Come si determina l’imposta di donazione?
Risposta: l’imposta sulle donazioni si applica al valore dei beni e dei diritti che sono oggetto di trasferimento.