Il rapporto tra l’amministratore ed il condominio è regolato come un particolare tipo di contratto di mandato. La cattiva esecuzione dell’incarico può esporre l’amministratore a delle conseguenze negative. In primo luogo l’assemblea dei condomini potrà sempre revocare l’incarico. In particolari casi la revoca potrà essere richiesta anche da uno solo dei condomini con ricorso al Giudice. In ogni caso se dalla cattiva esecuzione dell’incarico derivano dei danni per il condominio, l’amministratore potrà essere chiamato a risarcirli. L’assemblea condominiale, con la stessa maggioranza richiesta per la nomina, può sempre procedere, senza bisogno di un motivo legittimo alla revoca dell’incarico all’amministratore.
La legge prende in considerazione l’ipotesi in cui dall’esame dell’attività dell’amministrazione emergano delle gravi irregolarità fiscali oppure risulta che il conto corrente obbligatorio non viene utilizzato o addirittura non è stato aperto.In questi casi ciascun condomino ha il diritto di chiedere che venga convocata una assemblea per fare cessare le irregolarità o per chiedere la revoca dell’incarico. Se però le irregolarità persistono e l’assemblea non revoca l’incarico all’amministratore la revoca può essere richiesta all’Autorità giudiziaria. L’incarico di amministratore può essere svolto da una persona fisica o da una società a patto che possieda i requisiti indicati dalla legge. La nomina di un amministratore è obbligatoria quando vi sono più di otto condomini. L’incarico dura un anno con rinnovo automatico. E’ facoltà dell’assemblea revocare l’incarico all’amministratore. Il rendiconto è il documento che annualmente l’amministratore deve redigere per certificare le condizioni economiche e finanziarie del condominio e che va approvato dall’assemblea condominiale. Costituisce il presupposto per la ripartizione delle spese tra i condomini. La mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consente ai condomini di chiedere la revoca dell’amministratore. Il rendiconto è approvato se si raggiunge la maggioranza dei condomini intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Una volta approvato il rendiconto la relativa spesa viene suddivisa tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. Al rendiconto vanno anche allegati i documenti contabili relativi ai crediti, le fatture e le ricevute che giustificano i pagamenti effettuati oltre ovviamente all’estratto conto del conto corrente obbligatorio sul quale devono transitare tutte le somme relative al condominio.
Di seguito vengono pubblicate alcune risposte, su domande frequenti, relative all’amministrazione condominiale.
Chiunque può assumere l’incarico di amministratore di condominio?
Risposta: no, la legge prevede una serie di requisiti necessari per potere svolgere l’incarico, tra cui anche requisiti di formazione specifica; alcuni di questi requisiti non sono richiesti se l’amministratore viene nominato scegliendo tra uno dei condomini.
I condomini hanno diritto di visionare i giustificativi delle spese allegate al rendiconto?
Risposta: si, i condomini hanno diritto di prendere visione dei documenti giustificativi relative alle spese indicate nel rendiconto e di ottenere una copia a loro spese. Lo stesso diritto è concesso ai soggetti che sono titolari di diritti sulle unità immobiliari come gli usufruttuari e gli inquilini.
L’assemblea può farsi assistere da soggetti esterni nell’esame dei conti del condominio?
Risposta: si, l’assemblea può procedere alla nomina di revisori esterni anche con riferimento a più annualità per essere aiutata nella verifica dei conti del condominio.
L’assemblea condominiale può revocare l’incarico all’amministratore soltanto quando questi non adempie correttamente al suo incarico?
Risposta: no, l’assemblea condominiale è sempre libera di revocare l’incarico; normalmente, tuttavia, la revoca segue al cattivo svolgimento del mandato da parte dell’amministratore.
L’amministratore che omette dei doveri relativi al proprio incarico può essere chiamato a rispondere dei danni?
Risposta: in linea di massima si a patto che l’inosservanza dei doveri dell’amministratore abbia causato dei danni al condominio e si riesca a dimostrare che questi danni derivano dalla sua condotta.