Sanzioni da decadenza dalla rateazione di importi
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n.17 del 29/04/2016 ha divulgato i primi chiarimenti in merito alla disciplina relativa alle sanzioni da decadenza dalla rateazione di importi riguardanti gli avvisi bonari, l’accertamento con adesione, la mediazione e la conciliazione giudiziale.
Si rammenta che il pagamento della prima rata o della totalità delle somme perfeziona la definizione, con la sola eccezione della conciliazione giudiziale, ove il perfezionamento retroagisce alla formazione del verbale o dell’accordo di conciliazione.
Ai sensi del comma 3 dell’art.15-ter, la decadenza e/o il mancato accesso alla definizione non si verificano quando il tardivo versamento non supera i 7 giorni o se l’insufficiente versamento è contenuto in una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro. Scorrendo la circolare, emerge che il periodo di tolleranza citato così come il limite di 10.000 euro riguardano sia la prima rata che la totalità delle somme dovute.
Per tutti gli istituti deflativi del contenzioso con l’eccezione della definizione degli avvisi bonari, se il contribuente decade dalla dilazione (quindi non versa una rata successiva alla prima entro il trimestre), unitamente alla cartella di pagamento sarà irrogata una sanzione del 45% sui residui importi dovuti a titolo di tributo. Nel sistema ante DLgs.159/2015 detta sanzione sempre parametrata al residuo tributo era del 60%.