Sanatoria fiscale relativa alle rimanenze

I commi da 78 a 85 della legge di Bilancio 2024 contengono la sanatoria fiscale relativa alle rimanenze, con l’adeguamento delle esistenze iniziali. È una facoltà, destinata ai soli soggetti che adottano i principi contabili nazionali, riferita al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (in sostanza, l’esercizio 2023) e da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo.

Sanatoria delle eccedenze : l’eliminazione di esistenze iniziali si verifica quando le rimanenze contabili di magazzino sono, per esempio, pari a 100 mentre in realtà sono 80. In questa situazione esistono vendite che non sono state “scaricate” dal magazzino. Così il magazzino contabile è superiore a quello reale. È la classica ipotesi di vendite operate in nero. A conferma di questo la norma prevede, per la regolarizzazione, il pagamento dell’Iva determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. Inoltre, ai fini di imposte dirette (Ires/Irpef) e Irap, deve essere versata l’imposta sostitutiva del 18% sulla differenza tra ammontare determinato ai fini Iva e valore eliminato.

Sanatoria delle omissioni: il secondo caso, che riguarda l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, è quello in cui il magazzino risulta sottostimato e si devono iscrivere maggiori quantità.

Per esempio, magazzino contabile iscritto per 100 mentre quello effettivo è 130: in questa situazione, probabilmente, sono stati effettuati acquisti contabilmente non caricati nel magazzino, ovvero si è trattato di acquisti in nero.

In questo caso, la regolarizzazione avviene mediante il pagamento della sostitutiva del 18% senza versare alcun importo a titolo di Iva.

Versamenti ed effetti: vanno versate due rate di pari importo, una contestualmente al saldo della dichiarazione per il 2023 e l’altra al secondo acconto per il 2024. Il mancato pagamento non sembra far venir meno l’adeguamento perché, in tal caso, è prevista l’iscrizione a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento.

Sanatoria fiscale relativa alle rimanenze ultima modifica: 2024-01-23T06:37:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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