I titolari di partita IVA sono tenuti entro oggi 18 Marzo 2019 a versare l’imposta a saldo in base a quanto emerso dalla dichiarazione annuale 2018, È possibile posticipare il pagamento al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi IRPEF ed IRES, pagando una maggiorazione. In concreto, il contribuente, nel caso opti per il differimento al 1° luglio, dovrà versare l’importo con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo.
I titolari di partita IVA sono tenuti a versare entro il 16 marzo di ciascun anno l’imposta a saldo in base a quanto emerso dalla dichiarazione annuale. Il versamento del saldo è unico e la scadenza quest’anno è prorogata a lunedì 18 marzo in quanto il 16 marzo è sabato.
È possibile posticipare il pagamento al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, pagando una maggiorazione.
In particolare, il contribuente dovrà versare il saldo IVA 2018 entro il 18 marzo; resta ferma la possibilità di optare per il differimento al 30 giugno (che slitta al 1° luglio, il 30 giugno cadendo di domenica), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo.
I contribuenti potranno versare in unica soluzione o rateizzare l’importo del saldo IVA anche nel 2019. In caso di rateizzazione, per quelle successive alla prima, è dovuto il pagamento di una somma aggiuntiva pari allo 0,33% su ogni rata.
L’imposta emersa dalla dichiarazione IVA 2019 potrà essere pagata:
– in un’unica soluzione;
– in rate di pari importo da versare entro il 16 di ciascun mese, corrispondendo un interesse pari allo 0,33% mensile, e scegliendo liberamente il loro numero. La rateazione dovrà necessariamente terminare però entro il 16 novembre, per cui il numero di rate sarà fino ad un massimo di nove.
In sintesi, quindi, le rate dovranno essere di pari importo e la scadenza della prima è fissata al termine per il versamento dell’IVA in un’unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
I contribuenti che optano per la rateizzazione del saldo IVA dovranno sommare, all’importo di ciascuna rata successiva alla prima, l’interesse fisso dello 0,33% mensile.
Il pagamento del saldo IVA 2018 deve essere versato mediante il modello F24 telematico, riportando all’interno della Sezione “Erario”:
– il codice tributo 6099;
– il codice tributo 1668 per gli interessi rateali;
– il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate;
– l’anno di riferimento “2018”;
– l’importo del saldo IVA dovuto;
– l’eventuale importo del credito disponibile utilizzato in compensazione del saldo IVA.