Saldo IMU/TASI 2017 alla cassa

Entro oggi 18 dicembre (in quanto il 16 dicembre è caduto di sabato), i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda rata, a titolo di saldo, dell’IMU/TASI dovuta per l’anno 2017 in relazione alle tipologie di immobili che non risultano escluse o esentate dal pagamento del tributo.

Si ricorda che per entrambe le imposte, il versamento per l’anno 2017 è dovuto in due rate di pari importo di cui la  prima entro il 16/06 e la seconda entro il 16/12 dell’anno d’imposizione (2017), ciascuna pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno precedente (2016).

Disciplina IMU

Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

L’abitazione principale ossia l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente è stata assoggettata all’IMU negli anni 2012 e 2013. A decorrere dall’anno 2014, invece la L.147/2013 ha stabilito l’abolizione dell’IMU per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione.

Sono equiparate ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  • l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, per la quale non è richiesta la condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Il Comune inoltre ha la facoltà di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

A decorrere dal 2016, invece, non è più prevista la facoltà per il Comune di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare data in comodato è prevista direttamente dalla legge la riduzione del 50% della base imponibile, fatta eccezione per le abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9  e purchè ricorrano le seguenti condizioni: il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia, il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative A/1, A/8 e A/9 .

Inoltre è soggetto all’IMU:

  • il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Disciplina TASI 

La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale (propretario, titolare del diritto di ususfrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante.

I due soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’occupante deve corrispondere l’imposta nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10% e il 30%, mentre la restante parte è a carico del titolare del diritto reale. In caso di mancata previsione della percentuale di ripartizione dell’imposta tra i due soggetti, la TASI è dovuta dal titolare del diritto reale nella misura del 90% e dall’occupante nella misura del 10%.

Nell’ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, l’obbligo di versamento della TASI ricade, invece, interamente sul titolare del diritto reale e non sull’occupante.

Saldo IMU/TASI 2017 alla cassa ultima modifica: 2017-12-18T06:04:19+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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