Saldo di IMU e TASI: da pagare entro il 16 dicembre!

Saldo di IMU e TASI: da pagare entro il 16 dicembre!

Si avvicina il termine fissato al 16 dicembre 2016, entro cui devono essere versati i saldi dell’IMU e della TASI per l’anno. I contribuenti che intendono procedere al calcolo di quanto dovuto dovrebbero avere a disposizione tutte le indicazioni necessarie messe a disposizione dei Comuni.

Scadeva il 28 ottobre scorso infatti il termine entro cui le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonchè i regolamenti dell’IMU e della TASI per l’anno 2016 dovevano essere pubblicati sul sito www.finanze.it nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Considerato che il versamento della prima rata  IMU e TASI per l’anno 2016, scaduta il 16 giugno 2016, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2015, si ricorda che eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l’anno in corso hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio della prima rata.

In altre parole, in molti casi, in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2016 sarà quindi necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l’anno 2016, sulla base degli atti pubblicati sul predetto sito informatico al 28 ottobre 2016. (prima e seconda rata di IMU e TASI, pertanto, possono essere d’importo diverso).

Per quanto riguarda l’IMU , gli immobili per i quali deve essere versata la seconda rata entro il 16 dicembre 2016 sono, a titolo semplificativo:

  • le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
  • le unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale, e relative pertinenze, vi rientrano, ad esempio, le abitazioni tenute a disposizioni (seconde case), le abitazioni concesse in locazione, le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti (ad alcune condizioni è prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU, ma anche della TASI, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio in A/1, A/8 e A/9, date in comodato a genitori o figli).
  • le pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale
  • gli altri fabbricati non abitativi (esempio gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi da fabbricati rurali strumentali.
  • le aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
  • i terreni agricoli.

Relativamente alla TASI invece ricordiamo che dal 1° gennaio 2016 sono escluse da imposizione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 .

Da quest’anno, l’imposta è dovuta per le sole unità immobiliari, destinate ad abitazione principale, accatastate in A/1, A/8 o A/9.

Saldo di IMU e TASI: da pagare entro il 16 dicembre! ultima modifica: 2016-11-18T06:03:43+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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