Gli obblighi di nomina dell’organo di controllo sono stati modificati a seguito della riforma della disciplina della crisi e dell’insolvenza prevista dal Decreto legislativo 14 del 2019.
L’intervento normativo incide sull’art.2477 del codice civile. Il Dlgs 14/2019 modifica l’articolo 2477 del Codice Civile, intervenendo su due aspetti. Il primo e piu’ rilevante riguarda i limiti dimensionali, superati i quali la nomina dell’organo di controllo diviene obbligatoria.
La regola in vigore prevede che l’organo di controllo nelle societa’ a responsabilita’ limitata debba essere nominato in caso di superamento per due esercizi di almeno due limiti dimensionali che prima della riforma erano i seguenti :
fatturato Euro /mln 8,8; attivo euro/mln 4,4; dipendenti 50.
L’assemblea che approva il bilancio in cui per la seconda volta consecutiva due dei limiti sopra indicati sono stati superati deve provvedere alla nomina.
L’assemblea che approva il bilancio in cui per la seconda volta consecutiva due dei limiti sono stati superati deve provvedere alla nomina. In assenza provvedeva d’ufficio, su richiesta di qualunque interessato, il tribunale.
Dal momento in cui le nuove regole entrano in vigore, il limite si abbassa per adeguarsi, numericamente, alla definizione di micro impresa di matrice comunitaria.
fatturato Euro /mln 2,0 ; attivo 2,0; dipendenti 20.
Il secondo elemento di novita’ riguarda i tempi. La norma anti riforma richiedeva il superamento dei limiti per due esercizi consecutivi, cosi’ come, specularmente, la cessazione dell’obbligo se per due esercizi consecutivi tali limiti non fossero stati superati.
Bastera’ il superamento di uno dei limiti, non due, per due esercizi consecutivi per far scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.
Sara’ sufficiente che per due esercizi si superino i due milioni di fatturato, o i due milioni di attivo, o ancora i dieci dipendenti medi, perche’ si abbia l’obbligo di nominare l’organo di controllo.
E non dovra’, come avviene oggi, essere il medesimo dei tre indicatori ad essere superato per due volte di fila, ben potendo nei due esercizi consecutivi essere superati parametri diversi dai tre. Ad esempio il fatturato nel primo esercizio e l’attivo nel secondo, o altre e qualsivoglia combinazioni.
Piu’ lungo anche il periodo di mancato superamento dei limiti che comporta la cessazione dell’obbligo di nomina, bastavano due esercizi consecutivi prima, ora diventano tre, ed e’ necessario che nessuno dei tre limiti sia superato.
Se l’assemblea dei soci, riscontrato il superamento delle soglie, non provvedesse alla nomina dell’organo di controllo entro trenta gironi dall’approvazione del bilancio di esercizio, il conservatore dovrebbe segnalare la circostanza al tribunale.
Le nuove regole sono entrate in vigore il 16 marzo, la norma pero’prevede un periodo di nove mesi, assegnati alle societa’ per adeguare i propri statuti, in caso fosse necessario, e provvedere alle nomine.
Se al momento dell’approvazione del progetto del bilancio d’esercizio l’assemblea dovesse constatare il superamento di uno dei due limiti per due esercizi consecutivi non viene nominato subito l’organo di controllo ma prevale il riconoscimento dei nove mesi previsti dalla norma transitoria, cosicché la nomina deve essere formalizzata entro il 16 dicembre 2019.