Rottamazione delle cartelle

La rottamazione delle cartelle permette di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. Per agenti della riscossione si intendono, oltre ad Equitalia, anche gli altri agenti della riscossione che operano sul territorio. La definizione agevolata può anche riguardare un singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi che gli sono stati affidati nell’anno 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento, ovvero inviata l’informazione, ovvero notificato l’avviso di addebito; la definizione degli accertamenti si estende agli accertamenti esecutivi e agli avvisi di addebito in materia INPS.

I benefici maggiori della rottamazione delle cartelle riguardano la cancellazione delle sanzioni e relativi aggi. Non sono, quindi, dovute le sanzioni iscritte a ruolo, i relativi aggi, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive calcolate sui crediti previdenziali.

Possono avvalersi della rottamazione anche i contribuenti che hanno già pagato, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, parte delle somme dovute relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.

Dopo la presentazione della dichiarazione per fruire della rottamazione, l’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuovi azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e le ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

-le risorse proprie tradizionali;

-l’Iva riscossa all’importazione;

-le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato

-le multe, le ammende, e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

-le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi dovuti agli enti previdenziali.

I contribuenti interessati alla definizione agevolata, cosiddetta rottamazione delle cartelle, dovranno presentare entro il 31 Marzo 2017, l’apposita dichiarazione con il modello DA1, disponibile sul sito internet di Equitalia (o dell’agente Riscossione per la Sicilia, per i contribuenti siciliani).

Per fruire della rottamazione, il contribuente dovrà eseguire il pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di cinque rate sulle quali sono dovuti interessi del 4,5% annuo:

-delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

-degli aggi maturati a favore dell’agente della riscossione, sulle somme a titolo di capitale e interessi

-del rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonchè del rimborso delle spese di notifiche della cartella.

Entro il 31 Maggio 2017 (anzichè 24 Aprile 2017) l’agente della riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per la definizione agevolata:

-l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione

-l’ammontare delle singole rate

-il giorno e il mese di scadenza della singola rata

Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018.

 

Rottamazione delle cartelle ultima modifica: 2017-01-07T06:02:36+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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