Il D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale), pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo, ha rinnovato la definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione ter). Secondo quanto stabilito del citato decreto, i contribuenti hanno la possibilita’ di estinguere i debiti afferenti ai ruoli affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. A tal fine il contribuente deve presentare apposita istanza entro il 30/04/2019, nelle modalita’ e mediante la modulistica aggiornata predisposta dall’Agente della Riscossione, scegliendo se effettuare il pagamento:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019
- o in massimo dieci rate consecutive e di pari importo e per un massimo di 5 anni (in particolare, sono previste due rate semestrali che scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno).
I pagamenti possono essere effettuati secondo le seguenti modalita’:
- mediante domiciliazione sul conto corrente indicato nella dichiarazione di adesione;vantati
- mediante bollettini precompilati
- presso gli sportelli dell’Agente della riscossione potendo essere, fra l’altro, utilizzati in compensazione i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati verso la Pubblica Amministrazione e che non si siano prescritti.
Nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento rateale, potra’ beneficiare di un tasso d’interesse annuo al 2%, piu’ basso rispetto al precedente 4,5%. In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento il soggetto decade dalla rottamazione, i versamenti a titolo di acconto restano acquisiti e la riscossione coattiva dei carichi riprende il suo corso.
A differenza della rottamazione-bis, potranno aderire all’istituto in rassegna anche coloro che, pur avendo aderito alla prima definizione agevolata ed alla rottamazione-bis, non hanno provveduto al pagamento integrale e tempestivo delle somme. Nella specie, per coloro che hanno acceduto alla seconda edizione della rottamazione e non hanno corrisposto le rate di luglio, agosto e settembre 2018, l’accesso e’ subordinato alla regolarizzazione del pagamento entro il termine differito del 7/12/2018.
L’Agente della riscossione dovra’ comunicare al contribuente l’ammontare delle rate, delle scadenze e delle somme ammesse alla rottamazione entro il 30 giugno 2019.
Quanto agli effetti prodotti dall’adesione, e’ prevista dapprima la sospensione dei giudizi pendenti durante il pagamento di quanto dovuto e successivamente l’estinzione degli stessi, a seguito dell’integrale versamento di quanto dovuto.