Prende il via la nuova definizione agevolata dei ruoli esattoriali. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n.193/2016,vengono individuate le modalità per ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2015.
I contribuenti con pendenze aperte nei confronti di Equitalia potranno decidere di aderire alla sanatoria entro il 23 gennaio 2017 (il 22 cade di domenica). La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati ad Equitalia nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. La norma non pone particolari limitazioni, fatti salvi, come vedremo, alcuni casi specifici, potranno dunque essere rottamati tutti i ruoli relativi riguardanti imposte, contributi previdenziali ed assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada, purchè affidati all’agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.
Ai contribuenti che ne faranno richiesta sarà concessa la possibilità di estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonchè degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Oltre alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi) resteranno dovuti in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ( ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo), nonchè le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo però conto della sola quota di capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Restano integralmente dovute, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.
E’ evidente che la convenienza all’adesione aumenta in ragione del livello di anzianità dei ruoli. La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme, e potrà avvenire in un massimo di quattro rate di cui le prime due pari a 1/3 ciascuna della somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6. Il saldo della terza rata dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il 15 marzo 2018.
I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un’apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale). Nella domanda dovrà essere segnalata l’eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l’impegno a rinunciare al ricorso. Nella stessa istanza dovrà essere indicata la scelta la scelta del pagamento rateale. Sarà l’agente della riscossione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a comunicare gli importi e le scadenze delle singole rate.
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza per il recupero delle somme dovute. Inoltre, l’agente della riscossione non potrà proseguire le procedure di recupero coattivo avviate. Restano salvi gli effetti dei fermi amministrativi e delle ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione.
La possibilità di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori che abbiano già una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate.
Le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, in particolare per quanto concerne le contravvenzioni stradali, il decreto stabilisce che potranno essere rottamati esclusivamente gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando integralmente dovuta la sanzione base prevista per l’infrazione.