Rivalutazione: prorogati i termini per versamenti e perizie

Ancora una chance per la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2024. L’articolo 4 del cosiddetto Dl omnibus, approvato nel Consiglio dei ministri di ieri, sposta al 30 novembre 2024 il termine (già scaduto) per usufruire della agevolazione.

La legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023) ha previsto la riapertura dei termini per procedere alla rideterminazione del valore dei terreni, sia agricoli sia edificabili, e delle partecipazioni (anche in mercati regolamentati) detenuti dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti commerciali al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa.

Usufruendo di questa misura, è possibile considerare quale costo del bene non quello storico bensì quello effettivo che risulta da una perizia di stima; lo scopo della misura è ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in caso di cessione.

Infatti, nel caso di cessione di un terreno o di una partecipazione, salvo alcune eccezioni, occorre assoggettare a tassazione l’eventuale plusvalenza che ne deriva. La plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo del bene. Sostituendo al costo del bene il valore che deriva dalla perizia, essendo questo più vicino se non coincidente con il corrispettivo di vendita, al momento della cessione emerge una plusvalenza più bassa se non pari a zero.

Questa agevolazione è stata prevista per la prima volta dalla legge 448/2001 e poi ripetutamente prorogata; da ultimo è stata prevista dalla legge di Bilancio 2024 con riferimento a terreni e partecipazioni detenuti al 1° gennaio 2024.

Il termine ultimo per eseguire questa rivalutazione era fissato al 30 giugno 2024. Entro questa data era necessario attuare due adempimenti:

redigere una perizia di stima del valore del bene da rivalutare;

versare l’imposta sostitutiva del 16%, calcolata sul valore rivalutato risultante da perizia (in caso di scelta  per il pagamento in tre rate, va versata la prima).

Il Dl approvato ieri prevede la proroga del termine dal 30 giugno al 30 novembre prossimo; pertanto, coloro che non hanno beneficiato della misura hanno ancora tempo per poterlo fare.

Occorre fare un confronto tra l’imposta sostitutiva dovuta sul valore rivalutato e quella che sarebbe l’imposta ordinaria dovuta in caso di cessione.

La scelta va fatta con attenzione, perché non è revocabile: nel caso in cui un contribuente abbia effettuato il versamento dell’imposta dovuta, non ha diritto al rimborso neanche nel caso in cui, in sede di determinazione delle plusvalenze emergenti dalla cessione, non abbia tenuto conto del valore rideterminato. Qualora sia stata versata solo la prima rata, scatta comunque l’obbligo di versare anche le altre.

Rivalutazione: prorogati i termini per versamenti e perizie ultima modifica: 2024-08-08T06:05:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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