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Rivalutazione dei beni d’impresa: no al prospetto bollato e vidimato

Rivalutazione dei beni d’impresa: no al prospetto bollato e vidimato

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 526 del 3 agosto 2021 riguardante l’esonero dall’obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione dei beni d’impresa.
 
L’articolo 8 della L. n. 383 del 2001, modificando rispettivamente l’articolo 2215 del codice civile, l’articolo 39 e 
l’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 ha eliminato l’obbligo di bollare e vidimare i libri contabili, a meno di espressa previsione di norme speciali, nonché l’obbligo di bollare i libri tenuti ai fini fiscali.
 
Come già chiarito con la risoluzione n. 14/E del 2010, l’onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, introdotto dall’articolo 15, comma 2, della legge n. 342 del 2000, trovava la sua ratio nell’ottica di assoggettare i soggetti in contabilità semplificata al medesimo trattamento, in termini di bollatura e vidimazione, previsto per i contribuenti in contabilità ordinaria.
 
Pertanto, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, volta a garantire ai contribuenti interessati la medesima uniformità di trattamento, è stato chiarito che con la soppressione dell’obbligo fiscale della bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, è venuto meno anche l’onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, previsto per i soggetti in contabilità semplificata, non essendo più compatibile con il vigente sistema normativo.
 
In seguito, con circolare n. 14/E del 2017, esaminando la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa introdotta dall’articolo 1, commi da 556 a 562, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel chiarire che per effetto del rinvio contenuto nel successivo comma 562 all’articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, è stato, altresì, ricordato che per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, lo stesso articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
 
Tuttavia, il richiamo contenuto nella circolare n. 14/E del 2017 al dato testuale della norma, mai formalmente abrogata, non sia indicativo della volontà di superare le indicazioni fornite con la più volte richiamata risoluzione n. 14/E del 2010, con cui si è data evidenza del mancato coordinamento del secondo periodo dell’articolo 15, laddove dispone l’obbligo che il prospetto sia bollato e vidimato, con il novellato articolo 2215 del codice civile, che non contempla più tale obbligo per il libro inventari.
 
Diversamente, la circolare avrebbe dato espressa evidenza della volontà di superare la precedente interpretazione.
Tutto ciò premesso, si conferma l’attualità dei chiarimenti forniti con la risoluzione n. 14/E del 2010, fermo l’obbligo per i soggetti in contabilità semplificata di predisporre un prospetto, da presentare, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
 
Rivalutazione dei beni d’impresa: no al prospetto bollato e vidimato ultima modifica: 2021-08-12T06:02:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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