Ritenute sugli affitti brevi e correzione in dichiarazione

La ritenuta subita più elevata dell’imposta dovuta genera un credito in dichiarazione. Questo anche nell’ipotesi di locazioni brevi. Quando si concede in locazione breve un immobile e interviene un intermediario all’atto del pagamento, quest’ultimo è obbligato a operare una ritenuta sull’ammontare dei corrispettivi pari al 21 per cento. A partire dallo scorso anno, questa ritenuta è sempre considerata a titolo di acconto. Quindi ciascun locatore dovrà poi effettuare i conteggi delle proprie imposte in sede di dichiarazione dei redditi e da queste scomputare le ritenute subite.

Può verificarsi il caso in cui la ritenuta subita risulti superiore all’imposta effettivamente dovuta. Questo accade quando, ad esempio, il contribuente non si avvale del regime della cedolare secca ma decide di applicare il regime ordinario e pagare l’Irpef progressiva e può beneficiare di detrazioni che riducono o azzerano l’imposta dovuta. In questa ipotesi, la ritenuta subita diventa, in tutto o in parte, un credito. La stessa situazione potrebbe verificarsi quando la ritenuta è applicata per errore: si pensi a un proprietario che concede in locazione più di quattro unità immobiliari nel corso dell’anno e che, quindi, perde il diritto ad applicare la cedolare secca poiché l’attività è considerata attività di impresa (legge 178/2020, con decorrenza anno 2021).

La ritenuta, di fatto, è un anticipo delle imposte che il soggetto che la subisce dovrà versare all’erario; se l’imposta è più bassa o addirittura inesistente, quell’anticipo è un credito che si vanta nei confronti dell’Erario.

Ritenute sugli affitti brevi e correzione in dichiarazione ultima modifica: 2025-02-14T06:11:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo