Per espressa previsione normativa, i contribuenti che adottano il regime forfettario o il regime di vantaggio dei contribuenti minimi non applicano la ritenuta d’acconto sui ricavi e i compensi percepiti assoggettati ll’imposta sostitutiva. Il cliente, sostituto d’imposta, non dovra’ operare, all’tto del pagamento della fattura, la ritenuta d’acconto: a tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulta che il reddito, cui le somme percepite afferiscono e’ soggetto all’imposta sostitutiva e che su tali somme non dovra’ essere applicata la ritenuta d’acconto.
Capita di frequente, tuttavia, che tali soggetti subiscano la ritenuta d’acconto sui compensi percepiti: si pensi ad esempio, alle ritenute operate da Banche o Poste all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici per le agevolazioni relative al recupero edilizio/riqualificazione energetica oppure ai casi di compensi incassati nell’esercizio di applicazione del regime forfettario su parcelle/fatture emesse nell’anno precedente l’applicazione del regime agevolato oppure ancora nei casi in cui la ritenuta sia stata, per varie ragioni, erroneamente applicato. Come precisato dalla Circolare 10/e del 4 aprile 2016 per i contribuenti forfettari nel caso in cui tali soggetti subiscano erroneamente la ritenuta d’acconto e non sia piu’possibile sanare l’errore, tale ritenuta puo’essere recuperata : in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando l’importo nel quadro RS del modello Redditi 2019-PF al rigo specifico denominato “ritenute regime di vantaggio e regime forfettario- casi particolari” e per lo scomputo al quadro LM del modello Redditi 2019-PF al rigo specifico ‘ritenute consorzio”e/o al quadro RN 33, colonna 4 ,nei casi di eccedenza rispetto a quanto indicato al quadro LM in cui si indica il credito d’imposta fino alla capienza del debito d’imposta ivi indicato.
In alternativa si puo’ presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 600/73.
La condizione necessaria per fruire del credito relativo alle ritenute subite e che sia regolarmente certificata dal sostituto d’imposta.