I redditi di natura fondiaria, tra i quali anche quelli di locazione, conseguiti dalle persone fisiche possono subire alternativamente
- la tassazione Irpef ordinaria
- la tassazione in base al regime della cedolare secca
La tassazione ordinaria prevede che per i fabbricati o porzioni di fabbricato locati a terzi (fabbricati di civile abitazione o commerciali, industriali, artigianali, ecc.) il reddito fondiario è determinato assumendo il maggiore ammontare tra:
- il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente:
- del 5% per la generalità dei fabbricati
- del 25% per i fabbricati situati in Venezia centro, isole della Giudecca, Murano e Burano
- del 35% per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico
salvo il caso di opzione per la cedolare secca.
2. la rendita catastale iscritta in Catasto, rivalutata.
La c.d. cedolare secca, introdotta dall’articolo 3 del citato D.Lgs. 23/2011 è invece un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione di beni immobili.
L’art.4 D.L. 50/2017 oltre a prevedere un nuovo e più ampio concetto di locazione brevi, ricomprendendo anche quelle locazioni poste in essere da persone fisiche con l’erogazione aggiuntiva dei servizi di cambio biancheria e di pulizia locali, prevede l’applicazione alternativa dei citati regimi impositivi, quali:
1.quello della cedolare secca, con la conferma della possibilità di applicare il medesimo alle locazioni di durata non superiore a 30 giorni, con l’aliquota del 21%
2. quello ordinario, con al classica applicazione delle aliquote progressive Irpef.
Spetta agli intermediari o ai soggetti che gestiscono portali on line applicando per entrambi i regimi impositivi- quello ordinario e quello della cedolare secca- una ritenuta che alternativamente assume la qualifica:
- di ritenuta d’acconto nel caso di scelta del regime impositivo ordinario
- di ritenuta d’imposta, nel caso di opzione del regime della cedolare secca
L’elemento che determina tale quadro operativo, ossia l’applicazione della ritenuta del 21% è costituito dall’incasso o dal pagamento dell’intermediario o del gestore di portali on line dei canoni di locazione.
I soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, nonchè quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi ovvero qualora intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento.