Ritenute Irpef in assenza di certificazione

La Certificazione Unica ha come obiettivo quello di dare al soggetto sostituito la possibilità di detrarre la ritenuta d’acconto subita in sede di dichiarazione dei redditi. Per tale ragione, deve essere rilasciata dal sostituto d’imposta a prescindere dall’effettivo versamento, da parte di quest’ultimo, delle somme dovute a titolo di ritenuta.

L’articolo 36-ter del DPR 600/1973 prevede che, in fase di controllo formale delle dichiarazioni, l’Amministrazione finanziaria possa escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto nel caso in cui le stesse non risultino “… dalle certificazioni richieste ai contribuenti”.

Con la risoluzione ministeriale n. 68/E/2009, l’Agenzia è intervenuta prevedendo la possibilità di adoperare certificazioni diverse rispetto a quelle consegnate direttamente dal sostituto d’imposta. Secondo l’Amministrazione finanziaria, il contribuente che, pur avendo subito ritenute d’acconto, non riceve dal sostituto d’imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite nei tempi previsti per legge è in ogni caso legittimato al relativo scomputo, ma solo a patto che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento.

Nell’ipotesi di lavoro autonomo la prova può essere fornita mediante:

  • fattura con esposizione della ritenuta;
  • documentazione bancaria o di altri intermediari idonea a dimostrare l’importo del compenso netto effettivamente percepito (al netto della ritenuta) così come risultante dalla suddetta fattura. Esempio: copia della contabile bancaria con l’indicazione dell’incasso della fattura al netto della ritenuta. Una documentazione equipollente è rappresentata dall’estratto conto bancario, dove si desume chiaramente che l’incasso indicato sia riferibile alla fattura “non certificata” o dall’assegno circolare.

L’Agenzia quindi riconosce l’idoneità della documentazione ai fini dello “scomputo delle ritenute” solo se proveniente da un soggetto terzo, e non dallo stesso contribuente assoggettato ad imposizione. Nell’ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR 600/1973, alle stesse andrà inoltre allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art.47 del DPR n.445/00) con la quale il lavoratore autonomo attesta che:

  • la documentazione bancaria si riferisce ad una fattura regolarmente contabilizzata;
  • a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.

In sostanza, si vuole certificare che la documentazione bancaria presentata si riferisca proprio a quella specifica fattura.

È possibile, infatti, che il sostituto d’imposta abbia effettuato, nel corso del medesimo anno, più di un pagamento.

Le prove sopra elencate devono essere esibite anche nell’ipotesi di un versamento effettuato in contanti. Tuttavia, nel caso  manchi la tracciabilità del pagamento, dimostrare attraverso evidenze documentali che il pagamento è avvenuto per l’ammontare al netto della ritenuta potrebbe essere cosa diabolica.

Infine, è importante  ricordare che il presupposto necessario allo scomputo delle ritenute d’acconto è stabilito dall’art.22 del Tuir; esso è rappresentato dalla circostanza che il sostituto le abbia operate.

 

Ritenute Irpef in assenza di certificazione ultima modifica: 2015-11-20T13:25:35+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo