Per provare l’esistenza di un credito d’imposta, affinche’ possa essere ritenuto sussistente il diritto di rimborso, la societa’ contribuente e’chiamata non solo ad evidenziare l’avvenuta esposizione del credito stesso in sede dichiarativa, ma deve allagare le relative certificazioni delle ritenute.
Nella ritenuta d’acconto il sostituito si trova nella posizione di aver pagato una parte dell’imposta (“acconto”) . Liquidazione definitiva in dicharazione e relativo conguaglio.Nella ritenuta d’imposta il reddito e’stato tassato a titolo definitivo e non concorrera’ a determinare l’imponbile nella dichiarazione dei redditi.
Il sostituto d’imposta e’ chiamato a certificare annualmente, i pagamenti effettuati per conto del sostituito, trasmettendo la Certificazione Unica a quest’ultimo e all’Agenzia delle Entrate.
La finalita’ e’quella di attestare l’avvenuta applicazione di ritenute o imposte sostitutive previste dalla legge da parte di un soggetto non titolare del reddito erogato, attraverso il meccanismo della sostituzione d’imposta.
Le principali tipologie di redditi o compensi soggetti a ritenuta sono riconducibili alle seguenti fattispecie;
-redditi di lavoro autonomo e assimilati, ai sensi degli articoli 23 e 24 DPR. n.600/73;
-redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai sensi degli articoli 23 e 24 DPR.600/73;
-redditi di capitale e utili di partecipazione, articoli 26 e 27 DPR. n.600/73;
-altri redditi soggetti a ritenuta d’acconto.
Le ritenute per le quali non e’stata rilasciata la certificazione unica: l’articolo 22 parla esplicitamente di ritenute “operate”, senza specificazione ulteriore di quelle “certificate””.
E’pertanto possibile operare lo scomputo delle ritenute anche in assenza di certificazione, purche’ il contribuente ne dia prova equivalente al certificato ( esibizione fattura e distinta bancaria incasso al netto della riitenuta).
Quando il sostituito viene iscritto iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato ne’ le ritenute a titolo d’imposta ne’i relativi versamenti, il sostituito e’coobbligato in solido.
Nel caso in cui il sostituto omette di versare le somme, per le quali ha pero’ operato le ritenute d’acconto, il sostituito non e’tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilita’ solidale prevista dall’art.35 d.p.r. 602 e’espressamente condizionata alla circostanza che non siani state effettuate le ritenute. No responsabilta’ solidale art.1294 c.c.
=le societa’di armamento;
-le societa’di fatto;