Ritenute 5% alla fonte sulle rendite LPP

Tassazione del 5% alla fonte per le rendite del secondo pilastro svizzere come le rendite erogate dall’AVS (assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera).

Lo stabilisce il nuovo comma 1-bis dell’articolo 76, legge 431 del 1991 come modificato dall’articolo 55-quinquies del Dl. 50 del 2017 che cita testualmente:

“1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”

Tale tassazione è prevista sia per le prestazioni LPP percepite in capitale che sotto forma di rendita ed è applicata anche alle prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento (FAR, RESOR, ecc.).

L’articolo 76 della legge 431 del 1991 presuppone che l’imposta a titolo definitivo del 5% sia applicata dagli istituti di credito italiani ma cosa succede se tali somme sono percepite su conti elvetici?

Al fine di evitare disparità di trattamento sul luogo d’incasso e differenze contributive, l’Agenzia delle Entrate ritiene che anche nel caso in cui tali pensioni siano accreditate su conti elvetici é applicata l’imposta italiana del 5%, che verrà pagata dal contribuente l’anno successivo attraverso il modello Redditi. Questo gli permetterà di poter poi richiedere il rimborso dell’imposta alla fonte subita in Svizzera.

Si precisa che il pagamento dell’aliquota del 5% in Italia per i residenti è un obbligo di legge e non un’ alternativa e di conseguenza, l’assicurato non può limitarsi ad optare per l’imposizione fiscale trattenuta in Svizzera, ma pagare obbligatoriamente le tasse in Italia.

Sono esonerati dall’obbligo dichiarativo del conto estero i familiari aventi diritto di firma o con delega ad operare sui conti stipendio intestati ai lavoratori frontalieri. In proposito l’articolo 55-quinquies del Dl. 50 del 2017 é stato integrato dal comma 2, che indica:

“2. All’articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13 è inserito il seguente: “13.1. L’esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso”.

Lo studio PAPPALARDO è a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.

 

Ritenute 5% alla fonte sulle rendite LPP ultima modifica: 2021-01-10T06:06:09+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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