La detrazione del 50% delle spese di recupero del patrimonio edilizio (tra cui la manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari) ex articolo 16-bis del Tuir (DPR917/86) può essere infatti fruita anche da chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. Anche nel caso in cui l’esecuzione dei lavori è svolta da un’impresa edile ( con conseguente sostenimento di costi per manodopera) ma l’acquisto è effettuato direttamente dal soggetto committente i lavori è possibile fruire della detrazione pure per il costo di questi ultimi e, pertanto, è altresì possibile avvalersi dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi del proprietario dell’immobile che sostengono le spese per i lavori edili, i familiari ammessi al beneficio sono quelli individuati dall’articolo 5 comma 5 del Tuir (Dpr.917/86), e tra questi sono compresi gli affini entro il secondo grado.
Ad esempio il genero potrà sostenere le spese per il recupero dell’immobile di proprietà del suocero, fruendo delle relative detrazioni, a condizione che tale convivenza risalga ad una data precedente all’inizio dei lavori (o al pagamento degli stessi, se antecedente a tale invio), attestabile mediante una dichiarazione di atto notorio.