Gli interventi per i quali e’possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sono definiti dall’art.16 -bis comma 1 del Tuir. In relazione alle singole unita’immobiliari residenziali e loro pertinenze e’possibile fruire dell’agevolazione in discorso per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
L’Amministrazione finanziaria stila un elenco esemplificativo degli interventi che sono considerati di ristrutturazione edilizia, Vi rientrano:
-la riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unita’immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
-la costruzione dei servizi igenici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
-il mutamento di destinazione d’uso degli edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
-la trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
-le modifiche agli interventi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai;
-la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente;
-la realizzazione di una mansarda o di un balcone e al trasformazione della soffitta in mansarda o del bancone in veranda;
-la modifica della facciata;
-l’apertura di nuove porte e finestre
-gli interventi di ampliamento delle superfici
Relativamente a quest’ultima fattispecie possono essere ammessi alla detrazione i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purche’ con tale ampliamento non si realizzano unita’immobiliari utilizzabili autonomamente. Cosi’, ad esempio, secondo il documento di prassi. e’ detraibile la spesa sostenuta per rendere abitabile un sottotetto esistenti, purche’ cio’ avvenga senza aumento della volumetria originaria.