A partire da oggi, ogni settimana, lo Studio attraverso questa rubrica fornisce alcune risposte brevi su alcuni argomenti di attualità fiscale e di interesse generale. L’area d’interesse è a caratteri maiuscoli e in tale ambito si pongono uno o più problemi a cui si da una risposta breve e completa. Le aree d’interesse di questa settimana sono: AGEVOLAZIONE SULLA CASA; IMPOSTE E TRIBUTI VARI; LOCAZIONI. Per porre eventuali quesiti fiscali basta inviare un e.mail allo Studio (presente nella sezione contatti) e la risposta (se d’interesse generale) verrà pubblicata in questa rubrica.
Domanda: l’isolamento termico della casa rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria beneficiando della detrazione al 50% per recupero del patrimonio edilizio? Risposta: la coibentazione (cappotto termico interno) è un intervento che rientra nella manutenzione straordinaria ed è prevista una detrazione del 50% per spese sostenute sino a 96.000 euro per unità immobiliare ed inoltre è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle spese per acquisto di mobili e elettrodomestici in classe A+, finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Ovviamente i lavori edili di coibentazione devono iniziare prima dell’acquisto dell’immobile.
Domanda: il diritto di abitazione del coniuge superstite deve essere registrato o inserito nella denuncia di successione o basta il solo status di coniuge superstite per essere considerato soggetto passivo d’imposta al 100? Risposta: l’Agenzia del Territorio ha previsto, come per gli altri diritti reali, che anche il diritto di abitazione del coniuge superstite sia oggetto di trascrizione nella denuncia di successione. Però si è soggetti passivi d’imposta ai fini Ici, Imu e Irpef dimostrando semplicemente che la casa posseduta in comproprietà o di proprietà del solo coniuge defunto era adibita a residenza familiare.
Domanda: Nel caso in cui il conduttore non paga il canone di locazione relativo ad un contratto regolarmente registrato, il locatore è tenuto a dichiarare in Unico i canoni per le mensilità non pagate dal conduttore? e in caso di risposta affermativa fino a quando? Risposta: alla luce del dettato legislativo, in caso di contratti di locazione ad uso abitativo i canoni non percepiti possono non essere dichiarati dal momento della conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per morosità dell’inquilino mentre in presenza di locazione di fabbricati ad uso diverso da quello abitativo (locazione commerciale), i canoni anche se non incassati vanno comunque dichiarati, fino a quando non è stata effettuata la risoluzione o la cessazione del contratto di locazione ed inoltre non si potrà usufruire dal credito d’imposta per l’Irpef versata.
Domanda: nel caso di un’attività a carattere stagionale (gestore balneare) è possibile chiedere al Comune la riduzione della Tares? Risposta: il Comune, con regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di locali, diversi dall’abitazione principale, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
Domanda: E’ possibile pagare il canone d’affitto di un appartamento in contanti facendosi rilasciare una ricevuta dal locatore? Risposta: i canoni di locazione degli immobili di tipo abitativo debbono essere pagati attraverso mezzi in grado di assicurare la tracciabilità delle somme che può avvenire attraverso bonifico, assegno ecc. Però è possibile, ancora oggi, effettuare il pagamento dei suddetti canoni in contanti, a condizione che sia assicurata la tracciabilità anche con il rilascio di una semplice ricevuta idonea a dimostrare che il pagamento sia stato effettuato in contanti, fermo restando l’obbligo in materia di antiriciclaggio che consente l’utilizzo di denaro contante per un importo massimo di 1.000 euro.