Risposte in breve

Continua la rubrica relativa alle risposte ai quesiti pervenuti. Il quesito scelto della settimana riguarda l’eventuale deducibilità delle nuove tasse comunali TASI e TARI.

Risposta: la Tasi dovuta per il possesso o la detenzione, (quindi non solo dal proprietario o titolare di diritto reale) di fabbricati, aree scoperte ed edificabili (escluse le aree pertinenziali, accessorie e quelle condominiali) nonostante condivida con l’Imu la stessa base imponibile,  si deve ritenere che sia ammessa in deduzione dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo nonchè dall’Irap relativamente a questi ultimi redditi. Quindi non è prevista l’indeducibilità della TASI ai fini Ires, Irpef e Irap. Le stesse considerazioni valgono per la TARI che è la tassa che si paga per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti anch’essa correlata al possesso o detenzione di immobili che è deducibile dalle imposte sui redditi e dall’Irap. Per gli immobili strumentali di imprese e lavoratori autonomi utilizzati a uso promiscuo ambedue le tasse comunali sono deducibili nella misura del 50% dell’importo pagato in ciascun periodo d’imposta.

 

Risposte in breve ultima modifica: 2014-03-17T10:30:15+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo