Risposte in breve

Nel corso della settimana sono pervenute alcune e.mail riguardanti la richiesta di chiarimenti in merito al pagamento in contanti di contratti di locazione per importi mensili inferiori a 1.000 euro. Facendo seguito alla risposta fornita la settimana scorsa sul medesimo problema, ecco la precisazione:

in un primo momento sembrava che il legislatore avesse inteso impedire l’uso del denaro contante (indipendentemente dall’importo) in relazione ai pagamenti dei canoni di locazioni delle abitazioni. Inoltre l’eventuale violazione (l’uso del contante) sembrava dovesse essere sanzionata con l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra l’1 e il 40 per cento, con un minimo di 3000 euro (le medesime sanzioni previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio).Questa interpretazione è stata smentita dal ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota del 5 febbraio 2014, precisando che è possibile ancora oggi effettuare il pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo senza utilizzare strumenti in grado di assicurare la tracciabilità (assegno bancario non trasferibile, assegno circolare non trasferibile, bonifico bancario). E’ stato chiarito che l’uso del contante è precluso qualora la somma di denaro trasferita sia d’importo superiore a 1.000 euro. Per i pagamenti inferiori a 1.000 euro è consentito l’uso del contante a condizione che il locatore  rilasci una ricevuta, con imposta di bollo di 2 euro, al conduttore.

Risposte in breve ultima modifica: 2014-03-10T20:15:39+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo