In vista della prossima scadenza della TASI (16 ottobre) ecco le risposte agli ultimi dubbi sull’applicazione del tributo comunale:
Possiedo un immobile concesso a uso gratuito a mia figlia. C’è qualche agevolazione?
La Tasi non si applica all’abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea diretta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale. E’ sempre opportuno consultare il regolamento comunale.
Ho dato in affitto la mia casa: quale percentuale spetta all’inquilino e quanta a me?
L’inquilino è obbligato a pagare una quota compresa tra il 10 e il 30% del tributo in base al regolamento comunale Tasi; se il Comune non determina una quota specifica, l’occupante deve pagare il minimo, ovvero il 10%. Ovviamente la differenza sarà a carico del proprietario dell’immobile.
Se non paga l’inquilino, il Comune può rivalersi sul proprietario?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Tasi è un tributo “per due”, proprietario e inquilino, ma ciascuno ha il suo obbligo verso il fisco: così se uno non paga, il Comune non può rifarsi sull’altro. Il principio tributario è quindi che l’obbligazione tributaria del proprietario è distinta da quella dell’inquilino.
Ho versato meno di quanto effettivamente dovevo: come posso correggere questo errore?
Per chi effettua un versamento inferiore a quello dovuto, oppure non effettua il versamento o paga tardivamente la Tasi, si può sempre ricorrere al classico ravvedimento operoso Tasi, spontaneamente e prima che l’amministrazione comunale notifichi la violazione applicando la corrispondente sanzione amministrativa.