lo Studio attraverso questa rubrica settimanale fornisce alcune risposte brevi ai quesiti posti su argomenti di attualità fiscale e di interesse generale. Per porre eventuali quesiti fiscali basta inviare un e.mail al seguente indirizzo info@studiopappalardo.com e la risposta (se d’interesse generale) verrà pubblicata in questa rubrica.
d. Sono un cittadino italiano, residente all’estero, iscritto all’Aire. Non ho immobili in Italia, ma vorrei acquistarne uno con i benefici prima casa. Devo trasferire la residenza nel comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi?
r. Le agevolazioni prima casa sono fruibili anche dai cittadini italiani residenti al’estero, iscritti nell’apposta anagrafe, che hanno intenzione di acquistare un’abitazione in Italia. In questo caso, non è necessario spostare la residenza entro 18 mesi nel Comune in cui è situato l’immobile. La condizione di emigrato all’estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all’Aire, ma può essere autocertificata dall’interessato con una dichiarazione resa nell’atto di acquisto. Resta fermo l’altro requisito di legge: assenza di altri diritti reali su immobili ubicati nello stesso comune.
d.Una società agente di assicurazioni, quindi con operazioni esenti, riceve da un’impresa di pulizie fatture con reverse charge. Deve liquidare l’Iva e pagarla durante l’anno? Deve fare la comunicazione di dati Iva e la dichiarazione Iva?
r. L’agente di assicurazione che riceve una fattura da un’impresa di pulizie in regime di “reverse chrge” deve provvedere ad effettuare il versamento Iva, essendo la relativa imposta non detraibile. Questa operazione comporta l’obbligo a carico dell’agente di invio della comunicazione dati Iva e della dichiarazione Iva annuale.
d.Ho una fattura emessa nel Dicembre del 2015 di 2.750,00 euro . Ora pagandola nel 2016, occorre rispettare la tracciabilità del limite di 1.000 euro, vigente al momento dell’emissione o si può rispettare il nuovo limite di 3.000 euro?
r. Dal 1°gennaio 2016, il limite per effettuare il trasferimento di denaro contante è stato elevato da 1.000 a 3000 euro. A tal fine è rilevante il momento in cui viene effettuato materialmente il passaggio di denaro. Pertanto non assume rilevanza la data del documento che è stato emesso nell’anno 2015. Se il pagamento è stato effettuato nell’anno 2016, è possibile pagare in contanti anche l’importo di 2.750,00.