L’agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti risposte ad alcuni quesiti relativi alla possibilità di usufruire delle detrazioni del 50% e del 65% :
*detrazione per lavori di ristrutturazione di un immobile accatastato come ufficio che, a seguito di ristrutturazione, viene trasformato in due unità di civile abitazione con conseguente variazione della categoria catastale. Sul punto l’Agenzia ha confermato la possibilità di usufruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che i lavori che saranno effettuati comportano il cambio d’uso del fabbricato, da ufficio ad abitazione.
*detrazione sulla spesa di ristrutturazione edilizia sostenuta dal familiare convivente non intestatario della fattura e/o dei bonifici. Anche in tale circostanza l’Agenzia ha dato parere positivo in virtù del principio per cui il beneficio viene riconosciuto al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa. Come già precisato nella Circolare 20/E/2011 il beneficio deve essere riconosciuto al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere, pertanto, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo soggetto mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche a colui che non risulti indicato nei documenti (fatture e bonifici), a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta
*detrazione del 50% prevista per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici anche nel caso in cui non sia stato ancora effettuato il rogito. Sul punto l’Agenzia ha chiarito che è possibile usufruire della detrazione in oggetto a condizione:
- sia stato stipulato un contratto preliminare di compravendita (cosiddetto “compromesso”) e sia stato registrato presso l’Agenzia;
- il contribuente interessato sia stato immesso nel possesso dell’immobile;
- il contribuente interessato abbia eseguito gli interventi a proprie spese.
*detrazione del 50% prevista per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nel caso di pagamento (a rate) tramite un finanziamento. Anche in questo caso l’Agenzia ha dato risposta affermativa concedendo la possibilità di accedere al bonus mobili anche pagando a rate tramite finanziamento; è tuttavia necessario che la società di finanziamento effettui il pagamento al fornitore dei mobili con un bonifico bancario o postale che contenga tutti i dati previsti dalla norma: causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986), codice fiscale di chi acquista i mobili, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Come precisato poi nella Circolare 11/E/2014, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa è l’anno nel quale la finanziaria ha effettuato il bonifico al fornitore; ad esempio sarà possibile detrarre interamente la spesa nella dichiarazione relativa all’anno 2013 nel caso di acquisto di mobili nel corso del 2013 e pagamento a rate tramite la finanziaria avvenuto tra il 2013 e il 2014.