Il trattamento ai fini dell’imposta di registro, della risoluzione dei contratti, puo’ dare luogo all’applicazione di norme differenti. In linea di principio la risoluzione dei contratti e’soggetta al pagamento dell’imposta di registro fissa. Regole particolari sono previste per al risoluzione dei contratti di locazione e affitto infatti e’previsto che il pagamento dell’imposta avvenga entro 30 giorni dall’evento e che la comunicazione dell’evento all’Agenzia delle Entrate debba essere operata nel medesimo termine di 30 giorni. Per le locazioni e’disposto che l’imposta fissa e’di 67 euro. Peraltro, ove sia gia’ stata versata l’imposta di registro per l’intera durata del contratto, si ha diritto al rimborso delle annulita’ successive a quella in corso.
Diversamente, la risoluzione del contratto alla sua scadenza naturale (quale potrebbe essere lo scadere dei sei anni per una locazione non abitativa), non sconta alcuna imposta e non e’ neppure soggetta a particolari adempimenti.
Nel caso in cui il locatore abbia optato per la cedolare secca, fermo restando l’obbligo di comunicazione, non risulta dovuta alcuna imposta. Nei casi di sfratto, in presenza di ordinanza di convalida di sfratto o di finita locazione l’imposta di registro non e’dovuta ne’sulla registrazione ne’ sull’ordinanza, ne’ sulla conseguente risoluzione del contratto stesso.