Per le pertinenze dell’abitazione, la parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) deve essere computata una sola volta in reazione alla superficie totale dell’utenza domestica. I contribuenti che riscontrino un calcolo sbagliato della quota variabile effettuato dal Comune o dal gestore del servizio rifiuti possono quindi richiedere il rimborso per le annualità a partire dal 2014, anno d’istituzione della tassa.
L’importo della TARI è composto da una parte fissa , determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
La parte fissa è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per KG.
La quota fissa di ogni utenza domestica si calcola moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupati dell’utenza stessa , la quota variabile è costituita da un valore assoluto, un importo rapportato al numero degli occupati.
Si ritiene corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.
Il diverso modo di operare da parte di alcuni Comuni di sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti l’utenza domestica fa lievitare conseguentemente l’importo della TARI.
Nel caso di due nuclei familiari, il primo che possiede un’abitazione di 100 mq. e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq. che costituisce la pertinenza dell’abitazione. Se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza. Questa differenza non è corretta in quanto le pertinenze come cantine o autorimesse non possono produrre rifiuti in quantità superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e attraverso questo modo di operare da parte di alcuni Comuni il nucleo familiare verrebbe preso in considerazione due volte. Pertanto la quota variabile deve essere presa in considerazione solo una volta e si riferisce solo all’abitazione e non alla pertinenza.
L’istanza di rimborso dev’essere presenta entro cinque anni dal giorno del versamento e deve contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI. Nessun rimborso per la TARSU e la tariffa puntuale. Sono i principali chiarimenti resi dal Dipartimento delle Finanze con la circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017.
Con la circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017, il Dipartimento delle Finanze ha fornito i chiarimenti sull’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel caso di civile abitazione con pertinenze e sulle richieste di rimborso da parte del contribuente in caso di erronea applicazione della tassa.