L’art.8 della Legge 81/2017 interviene in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo modificando il regime fiscale dei rimborsi spese addebitati dai professionisti ai propri clienti. L’art.54, comma 5 del Tuir prevee quale regola generale che le spese di vitto e alloggio sostenute dai professionisti sono soggette ad un duplice limite di deduzione uno di carattere assoluto, poichè è stabilito che solamente il 75% del costo sia deducibile, ed un altro relativo in quanto la quota deducibile deve essere confrontata con il limite massimo del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. L’eventuale eccedenza rispetto a tale plafond è indeducibile (e non è nemmeno riportabile nei periodi d’imposta successivi).
Con il citato articolo della Legge 81/2017 si prevede una deroga alle predette limitazioni in relazione alle spese di vitto ed alloggio sostenute dal professionista in presenza dei seguenti requisiti: sostenimento in esecuzione di uno specifico incarico e riaddebito al committente. In presenza dei descritti requisiti le spese in questione sono integralmente deducibili dal reddito del professionista, ferma restando la rilevanza reddituale delle stesse al momento del raiddebito al committente.
In buona sostanza, le spese in questione risultano del tutto neutre nella determinazione del reddito professionale poichè il costo sostenuto è del tutto pareggiato dal riaddebito eseguito al committente.
E’ opportuno evidenziare che restano ferme le precedenti limitazioni laddove la spesa per vitto e alloggio sia qualificata come spesa di rappresentanza, pari all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (nonchè indetraibilità oggettiva dell’Iva).
Novità previste dal 1°gennaio 2017 e che tutte le spese relativo all’incarico eseguito dal lavoratore autonomo sostenute direttamente dal committente sono estranee nella determinazione del reddito di lavoro autonomo comprese le spese di viaggio anticipate dal committente. La novità in questione assume particolare rilievo anche per quanto riguarda gli adempimenti pratici che deve eseguire il professionista, poichè tali spese non devono essere riaddebitate in fattura dal lavoro autonomo e poi dedotte dal suo reddito (e quindi non transitano nella contabilità del professionista), in quanto trattasi di costi sostenuti e dedotti direttamente dal committente.