Con la disciplina introdotta dal DLgs. 192/2024, i rimborsi analitici delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico (quali, ad esempio, quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) diventano del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Infatti a partire dal 1^gennaio 2025 tali somme non concorrono piu’ alla formazione del reddito:
- ne’ dal lato passivo (essendo stata prevista l’indeducibilita’ delle spese sostenute oggetto di rimborso ex art.54 -ter comm 1 del TUIR)
- ne’ dal lato attivo (essendo stata prevista l’esclusione del rimborso dalla formazione del reddito di lavoro autonomo, con conseguente inapplicabilita’ della ritenuta da parte del committente ex art.54 comma 2 lett.b) del TUIR).
La nuova disciplina dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte e professione per l’esecuzione dell’incarico esplica effetti ai soli fini delle imposte sui redditi. Allo stato attuale, infatti, la normativa Iva risulta invariata, con cio’che ne consegue anche ai fini dell’applicazione del contributo integrativo dovuto alla Cassa di previdenza di appartenenza del professionista.
Occorre ricordare che laddove i rimborsi riguardino spese anticipate dal professionista in nome e per conto del committente, nell’ambito di un mandato con rappresentanza, il riaddebito e’ escluso dalla base imponibile.