I nuovi obblighi di tracciabilita’ delle spese di trasferta, ai fini della non imponibilita’ in capo al dipendente/deducibilita’per la societa’, sono tra le novita’ piu’ discusse di questo inizio d’anno.
L’art.51 comma 5, ultimo periodo del TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2025, dispone che dal 1^gennaio 2025 (soggetti solari) i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art.1 della L.21/92 (taxi o noleggio con conducente) , per le trasferte o le missioni di cui al medesimo comma 5, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale.