La circolare n,33/E del 22 luglio 2016 è intervenuta nuovamente nella complessa materia dei rimborsi Iva, fornendo ulteriori chiarimenti, soprattutto con riferimento agli obblighi di prestazione della garanzia. Con la nuova formulazione dell’art.38-bis del D.P.R. 633/72 il legislatore ha inteso eliminare l’obbligo generalizzato di prestare garanzia in modo da ridurre i costi a carico dei contribuenti che intendono ottenere il rimborso Iva. Nello stesso tempo è stata prevista una riduzione della tempistica della fase istruttoria da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Nella citata circolare l’Agenzia delle Entrate affronta alcune fattispecie particolarmente delicate che sono oggetto del presente lavoro.
L’art.23 del D.Lgs. n.472/1997, come novellato dal D.Lgs.n.158/2015, consente una sospensione temporanea del rimborso in presenza di atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni, ovvero di accertamento di maggiori tributi. Un provvedimento particolare che esplica i suoi effetti anche sulla concessione dei rimborsi è costituito dalle comunicazioni di irregolarità ai sensi degli artt.36-bis, comma 3, del D.P.R. 600/73 e 54-bis, comma 3 del D.P.R. 633/72. Il contribuente nei 30 giorni successivi può fornire informazioni utili per provare la correttezza dei dati dichiarati e far rettificare gli esiti della liquidazione. In assenza di attività da parte del contribuente o qualora l’Ufficio disconosca le ragioni presentate viene eseguita l’iscrizione a ruolo, sempre che il contribuente non abbia proceduto al pagamento delle somme dovute nei 30 giorni. Il mancato pagamento o l’eventuale decadenza della rateizzazione consente all’Ufficio di procedere con la sospensione totale o parziale del rimborso IVA.
La circolare n.33/E del 2016 specifica che l’avviso di accertamento o rettifica notificato costituisce un indicatore del grado di solvibilità del contribuente, per cui il soddisfacimento integrale delle proprie pendenze da parte del contribuente, nel biennio precedente la richiesta del rimborso, attraverso uno qualunque degli istituti di definizione messi a disposizione della legge, fa si che il soggetto passivo possa considerarsi reintegrato tra i contribuenti non a rischio e non tenuto alla presentazione della garanzia.
L’obbligo di prestare garanzia secondo quanto indicato nel comma 4, lett.b) dell’art.38-bis del D.P.R. 633/72 fa sorgere qualche perplessità sulla meccanica del calcolo delle soglie per quei soggetti tenuti ad ottenere rimborsi superiori a 15.000 euro i quali sono soggetti ad accertamenti o rettifiche da cui risulti una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato.
L’art.38-bis, comma 4, alle lett.a) e d) prevede altre due fattispecie per le quali è previsto l’obbligo di prestazione di garanzia (per importi superiori a 15.000 euro) che riguarda rispettivamente i soggetti, diversi dalle start-up innovative, che hanno iniziato l’attività di impresa da meno di due anni ed i soggetti che chiedono il rimborso per cessazione dell’attività. In ordine ai soggetti che iniziano l’attività è stato chiarito che la disposizione si riferiva all’esercizio di impresa e non allo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Sul parametro dei due anni dall’inizio dell’attività, la stessa circolare precisava che tale termine temporale andava riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale.
Nel diverso caso di rimborso derivante da cessazione di attività, la ratio dell’obbligo della prestazione della garanzia va individuata nella circostanza che l’impresa non si trova ad operare in uno stato di normale operatività e continuità aziendale.