Rimanenze di magazzino: due modi per poterle svalutare

Le rimanenze sono una posta dell’attivo dello stato patrimoniale il cui valore va verificato alla chiusura di ogni esercizio (fatta eccezione per le imprese in contabilita’ semplificata in cui a partire dal bilancio del 2017 non e’obbligatorio calcolare il valore delle rimanenze finali che assume un significato solo come dato statistico ai fini della dichiarazione da presentare)  e laddove il valore di realizzo desumibile dal mercato fosse inferiore inferiore al valore di costo, e’ obbligatorio rilevare la riduzione del dato contabile.

Questa metodologia comporta che siano iscritte le rimanenze finali nel conto economico al dato inferiore rispetto a quelle iniziali, il confronto tra i due dati, iniziali e finali, determina una variazione negativa che costituisce un costo.

La svalutazione e’conseguenza di un processo valutativo reso obbligatorio in ogni chiusura di esercizio, quindi viene rilevato un fatto, cioe’ il deprezzamento del valore di mercato rispetto al dato di costo.

Dal punto di vista fiscale, la svalutazione delle giacenze determina un componente negativo deducibile se si tratta di giacenze di beni fungibili (cioe’ intercambiabili tra di loro) mentre se si tratta di giacenze di beni non fungibili, quindi valutati a costo specifico, la svalutazione non puo’ essere dedotta almeno secondo un’ interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non univocamente accettata.

L’ alternativa alla suindicata operazione rappresenta una svalutazione di magazzino che non dipende da una flessione dei prezzi di mercato rilevata alla chiusura dell’esercizio, ma dalla previsione di congiunture sfavorevoli che potrebbero determinarsi in futuro o di rischi di invendibilita’ dei prodotti. Trattandosi di un rischio relativo a costi futuri, la scrittura contabile consistera’ in un accantonamento a un fondo rischi, quindi una scrittura che non tocca i valori della giacenza ma imputa autonomamente un costo a conto economico.

A differenza della svalutazione, l’accantonamento per rischi o costi futuri non si presenta come un componente negativo derivante da un fatto gia’ acclarato, bensi’ si tratta di un costo futuro le cui condizioni sono gia’ presenti nel bilancio (beni obsoleti) mentre gli effetti negativi ancora non si sono manifestati.

Gli accantonamenti per rischi e costi futuri non sono di regola deducibili al momento in cui sono stanziati, mentre lo diventano quando si verifica il fatto temuto.

Rimanenze di magazzino: due modi per poterle svalutare ultima modifica: 2018-09-04T06:08:04+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

4 Commenti

  • l’articolo ancorchè pregevole necessita di essere integrato con esempi di scritture contabili, e riprese di valori fiscali in sede di reddito fiscale, altrimenti è solo dottrina.

  • Buongiorno,
    le chiedo scusa per il ritardo nella risposta, a causa degli impegni nello svolgimento dell’attività lavorativa. Rispondo alle sue domande nello stesso ordine in cui le ha formulate.
    Se ha presentato il modello 730 precompilato modificato, inserendo le detrazioni per figli a carico, non deve inviarlo anche al suo datore di lavoro e pertanto riceverà direttamente il rimborso in busta paga nel periodo luglio-agosto 2020. Per gli anni in cui non ha presentato alcuna dichiarazione non potrà chiedere il rimborso per le detrazioni per figli a carico, presentando un’eventuale dichiarazione integrativa. Per l’anno 2016 deve verificare se nel periodo in cui ha presentato la domanda era alle dipendenze con il suo datore di lavoro, in quanto avrebbe dovuto già ricevere il rimborso, altrimenti le verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

    Distinti saluti
    Gaetano Pappalardo

  • ritengo molto professionale l’articolo sull’aspetto fiscale della valutazione del magazzino in particolare sulla alternativa proposta in merito alla svalutazione
    cordiali saluti

  • Ringrazio e porgo distinti saluti
    Gaetano Pappalardo

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