Riforma delle sanzioni tributarie e riduzione sanzioni sui tributi locali

 

In attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023 n.111) che provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario, viene pubblicato in GU il Dlgs n 87/2024 della riforma delle sanzioni tributarie.

Le norme non saranno applicabili retroattivamente, e le modifiche rispetto al testo preliminare non sono molte.

Escluse le norme di carattere penale, le novità saranno applicabili dal 1° settembre.

Il filo conduttore della riforma è l’abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più armonico con il principio di proporzionalità.

Sinteticamente si riepiloga cosa ci si debba aspettare dalla riforma:

In merito al D.Lgs. 471/97 e al D.Lgs. 473/97 ecco alcune delle modifiche:

  • l’infedele dichiarazione (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770) non sarà più sanzionata dal 90% al 180% ma in misura fissa del 70% e lo stesso dicasi per le violazioni in tema di fatturazione;
  • eliminato l’aumento del terzo per i redditi prodotti all’estero;
  • le indebite compensazioni di crediti inesistenti non saranno più sanzionate dal 100% al 200% ma in misura fissa del 70%;
  • gli omessi versamenti non saranno più sanzionati con il 30% dell’imposta ma con il 25%.

In ambito IVA:

  • riforma del regime sanzionatorio (ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97);
  • per l’IVA addebitata in eccesso, sempre prevista una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro per l’indebita detrazione anche quando si tratta di operazioni esenti, escluse, non imponibili e non solo per l’errore di aliquota. La detrazione potrà avvenire solo per l’ammontare corretto.
  • l’omessa dichiarazione sarà sanzionata in misura “fissa” del 120%, se presentata dopo i 90 giorni ma prima di ogni controllo ci sarà una sanzione del 75% sulle imposte dovute.

Dal 1° settembre si applicano le novità introdotte dal Dl n. 87/2024: anche i tributi locali sono interessati. La sanzione per omesso versamento si riduce al 25%, che si riduce alla metà (12,5%) se il ritardo non supera i 90 giorni. Prima della modifica era dovuta nella misura del 15%. E’ consigliabile versare con un ritardo non superiore a 15 giorni. Così facendo la sanzione è ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo: 0,833% al giorno.

Con la riforma del sistema sanzionatorio tributario e delle regole sul ravvedimento, si deve ritenere possibile il ravvedimento della dichiarazione IMU oltre il termine di 90 giorni. Ricordiamo che, per il 2024, tale termine scadrà il 30 settembre prossimo.

L’efficacia delle nuove norme sanzionatorie a partire dalle violazioni commesse dall’1/9/2024 fa sì che valga la vecchia regola per ravvedere l’omessa dichiarazioni IMU 2024 per l’anno 2023. 

La dichiarazione inviata dopo 90 giorni dalla scadenza è a tutti gli effetti omessa. Tale disposizione, tuttavia, vale limitatamente alle dichiarazioni per imposte sui redditi, IRAP e IVA (artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/1998).

 

Riforma delle sanzioni tributarie e riduzione sanzioni sui tributi locali ultima modifica: 2024-09-23T06:10:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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