Riforma del terzo settore

Il concetto di terzo settore non e’ delineato ad oggi da alcuna normativa specifica. Attualmente gli enti che operano nel non-profit si caratterizzano per la generale assenza di fini di lucro.

Allo scopo di riordinare la disciplina del terzo settore in modo più coerente ed omogeneo, con la Legge n.106/2016 è stata avviata la riforma del Terzo Settore, con l’obiettivo di risolvere le incertezze e di consolidare la crescita, vista la particolare rilevanza economica e sociale che lo stesso ha assunto nell’ultimo decennio. Il Governo sarà chiamato nei prossimi mesi a redigere un apposito Codice del Terzo Settore revisionando anche le  norme del Codice civile in materia di istituzioni private senza scopo di lucro.

Concentrandoci in particolare sugli aspetti prettamente fiscali, va rilevato che l’intervento più strutturale riguarda la revisione complessiva della definizione di ente non commerciale e l’introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità perseguite dagli enti, dell’assenza dello scopo di lucro e dell’impatto sociale delle attività svolte. L’introduzione di una più puntuale definizione di ente non commerciale potrebbe rilevarsi fondamentale per il futuro sviluppo del Settore in esame, apportando in particolare una maggiore certezza sulla normativa applicabile.

Tanto premesso sulla definizione di ente non commerciale, si osserva che l’art.9 della Legge delega contempla l’introduzione di un regime tributario di vantaggio per gli enti non commerciali che dovrà tenere conto delle finalità dell’ente, del divieto di ripartizione degli utili o degli avanzi di gestione e dell’impatto sociale delle attività svolte dallo stesso. La Legge delega non fornisce dettagli circa la portata sostanziale del regime di vantaggio (che potrebbero, ad esempio, configurarsi attraverso forme di tassazione forfetaria o di parziale esonero) nè sulle differenziazioni che dovranno comunque sussistere tra le diverse tipologie di ente non commerciale. In base agli attuali contenuti della Legge delegala fiscalità di vantaggio sarà sottoposta a requisiti particolarmente stringenti per quanto concerne le finalità dell’ente (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, evocando in qualche modo la disciplina delle ONLUS), il divieto di ripartizione degli utili e degli avanzi di gestione e la verifica dell’impatto sociale delle attività svolte dall’ente.

In aggiunta a quanto sopra la Legge delega si sofferma, da un punto di vista sostanziale, di riformare l’istituto della destinazione del 5 per mille, con l’obiettivo di rivedere i costi per l’accreditamento degli enti beneficiari, semplificare le modalità di erogazione delle somme di loro competenza ed introdurre obblighi di trasparenza e di pubblicità delle risorse utilizzate in capo ai beneficiari con specifiche sanzioni in caso di mancata osservanza delle relative prescrizioni.

 

 

Riforma del terzo settore ultima modifica: 2016-08-23T06:02:10+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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