Il decreto competitività convertito in legge n.116/2004 ha ridotto la soglia del capitale minimo necessario alla costituzione delle S.p.a. al fine di agevolare la costituzione di società per azioni in luogo di quelle a responsabilità limitata. Si passa quindi dalla vecchia soglia di 120.000 euro alla nuova soglia di 50.000 euro. Tra le conseguenze che derivano dall’abbassamento della soglia del capitale minimo di costituzione, va segnalato che saranno considerate perdite rilevanti che impongono di adottare misure specifiche elencate agli articoli 2446 e 2447 del c.c quelle perdite almeno pari a 1/3 di 50.000 (invece che 120.000) euro. Ovviamente, le S.p.a. che presentano perdite dovranno ricapitalizzarsi entro la ridotta soglia di 50.000 euro. Collegata alla riduzione del capitale sociale delle S.p.a. è l’altro capitolo affrontato dal decreto convertito in legge relativo alla mancanza del vincolo relativo al capitale sociale per la nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l. che prima dell’approvazione del decreto veniva nominato solo se il capitale delle s.r.l. era uguale o superiore a 120.000 euro che rappresentava il capitale minimo per la costituzione di una s.p.a. Ad ogni modo, in conseguenza dell’intervenuta modifica normativa, le ipotesi in cui persiste l’obbligo di nomina dell’organo di controllo restano soltanto quelle indicate all’art. 2477 comma 3, ossia:
a) S.r.l. obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
b) S.r.l. controllante una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) S.r.l. che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due dei seguenti limiti previsti dall’art. 2435-bis, comma 1, ossia almeno:
– 4.400.000 euro di attivo patrimoniale;
– 8.800.000 euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
– 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
La relazione al decreto Competitività spiega che la norma è dettata in un’ottica di “semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese”. Per contro, come rilevato dagli operatori, la totale assenza di controlli comporta il venir meno di una importante funzione di tutela per gli stakeholders.
L’attività dei sindaci (ex art. 2403 c.c.), infatti, è tesa alla vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società. Inoltre, lo stato dell’arte lascia spazio ad alcune situazioni paradossali, in quanto si può avere una S.p.a. con 50.000 euro di capitale sociale soggetta all’obbligo di nomina del collegio sindacale e una S.r.l. con una dotazione di capitale notevolmente superiore priva dell’organo di controllo.
In relazione all’abrogazione del comma 2 dell’art. 2477, la versione originaria del D.L. n. 91/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale non conteneva specifiche norme di decorrenza.La questione è stata risolta in sede di conversione del D.L. n. 91/2014. Con una modifica introdotta in Senato all’art. 20, comma 8, il legislatore ha infatti precisato che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce “giusta causa di revoca”.
In definitiva, in assenza di dimissioni spontanee, per la rimozione dell’organo di controllo la società potrà attivare la procedura prevista al secondo comma dell’art. 2400 c.c., con conseguente convocazione di un’assemblea che, una volta riscontrata la sussistenza della giusta causa, potrà sancirne la revoca, con delibera soggetta ad approvazione (formale) con decreto da parte del Tribunale. Resta chiaramente tra le facoltà della società la possibilità di mantenere in piedi l’organo di controllo fino alla naturale scadenza.