La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.19989 depositata il 27 luglio 2018, ha stabilito che il requisito per fruire dell’agevolazione prima casa e’ l’inesistenza di altro immobile, nello stesso Comune, concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’acquirente. Pertanto ove quest’ultimo sia gia’ proprietario di un bene ma lo stesso non sia idoneo a soddisfare dette esigenze, sussistono comunque i presupposti per il beneficio in questione : si rientra in tale ipotesi ove l’immobile preposseduto sia indisponibile per la presenza di un contratto di locazione con un soggetto terzo.
Il concetto di abitazione presuppone implicitamente il requisito dell’idonieta’: ove manchi tale elemento nell’immobile possedutodal contribuente, sussistono comunque i presupposti per l’agevolazione in questione nonostante la presenza di altro titolo di proprieta’.
Sebbene parte della giurisprudenza di legittimita’ abbia valorizzato solo tale ultimo presupposto oggettivo (prescindendo dunque dall’idonieta’ o meno del bene), la Suprema Corte ha ritenuto corretta, con questa pronuncia, la soluzione opposta, sostenuta peraltro da pronunce piu’ recenti, dando dunque rilievo al fatto che la ratio della normativa e’ quella di agevolare l’acquisto di un alloggio finalizzato a sopperire ai bisogni abitativi dell’acquirente e della propria famiglia.
L e ipotesi di impossibilita’ concreta di inutilizzo dell’immobile non possono essere limitate ai casi di problematiche strutturali e fisiche del bene, ma vanno estese anche a quelli in cui sussiste un vincolo giuridico anche se temporaneo (come appunto il contratto di locazione), il contribuente ha comunque diritto all’agevolazione prima casa.