La remissione in bonis e’applicabile anche alla comunicazione tardiva della revoca della cedolare secca. Il caso esaminato riguarda un contribuente che in relazione a un contratto di locazione abitativa con durata dal 1^dicembre 2020 al 1^dicembre 2023 assoggettato a cedolare, ha comunicato al conduttore la revoca dell’opzione a partire dal 1^dicembre 2021, ma ha dimenticato di trasmetterla alle Entrate, senza quindi versare l’imposta di registro e intende ora sanare l’omissione avvalendosi della remissione in bonis.
Si ricorda che l’istituto della remissione in bonis, introdotto dall’articolo 2 del decreto legge 16/2012, consente al contribuente di accedere ai benefici fiscali o a regimi opzionali la cui applicazione risulta subordinata alla preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti se, oltre ad avere i requisiti fissati dalla norma di riferimento, esegue l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versa la sanzione minima attualmente pari a 250 euro, senza possibilita’ di compensazione.
Anche se il caso prospettato non sia propriamente riconducibile alla fattispecie, poiche’ non riguarda la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi opzionali, l’Agenzia delle Entrate ha ugualmente ritenuto applicabile la remissione in bonis.
Al fine di perfezionare la revoca, quindi, il contribuente dovra’ inviare il modello Rli entro il 30 novembre 2022 (scadenza del termine per presentare il modello Redditi 2022) versare 250 euro (codice tributo 8114) senza possibilita’di compensazione per la remissione in bonis e versare l’imposta di registro dovuta maggiorata delle sanzioni e degli interessi avvalendosi del ravvedimento operoso. Nella dichiarazione dei redditi in corso di presentazione, inoltre, il canone di locazione dovra’ essere assoggettato a tassazione ordinaria.
E’indispensabile, infine, che il contribuente abbia adottato un comportamento coerente con la scelta operata e quindi, nel caso specifico, abbia tempestivamente comunicato al conduttore la propria decisione di revocare l’opzione per la cedolare e non abbia corrisposto l’imposta sostitutiva per l’anno di riferimento (il secondo anno di locazione per l’istante). In difetto, la revoca avra’ effetto a decorrere dall’annualita’ successiva.