Le regole sul reverse charge nell’ambito della fatturazione elettronica devono essere analizzate considerando le due diverse fattispecie.
- reverse charge esterno per le operazioni di acquisto di beni da operatori residenti in Paesi Intra UE o di prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti in Paesi extracomunitari;
- reverse charge interno, invece che riguarda gli acquisti da soggetti passivi Iva residenti in Italia per i quali si applica la particolare disciplina di deroga in materia di imposta prevista dagli artt.17 e 74 del Decreto Iva.
Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, non sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica bensi’ quello di trasmissione del cosiddetto esterometro, in precedenza da inviare mensilmente ma a partire dal 1^gennaio 2020 con periodicita’ trimestrale.
Per quanto riguarda invece l’obbligo di fatturazione elettronica e le operazioni di reverse charge per acquisti interni, l’invio al SdI sara’facoltativo.
E’prevista l’emissione della autofattura, contenente l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, che puo’essere inviata al Sistema di Interscambio. Si tratta quindi di una facolta’ e non di un obbligo.
Non vi e’alcun obbligo di invio dell’autofattura al cedente/prestatore.
L’adempimento contabile prevede un’integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.P.R. n.633/72.